(1) Il vivaista è tenuto a redigere una planimetria in scala di ogni singolo lotto, In essa devono essere contenute esatte indicazioni su:
- il numero di piante sulla fila;
- l'origine del materiale (nome del vivaio o dell'ente);
- la cultivar, il portainnesto (eventualmente clone);
- lo stato virus-sanitario per ogni cultivar e portainnesto,
(2) Nella descrizione della planimetriasi deve inoltre fornire la denominazione, la posizione, la superficie dei lotti, come pure la descrizione delle parcelle confinanti.
(3) Il vivaista dovrà inoltre tenere un registro del lotto, dal quale risulti pure fila per fila il numero, la specie, la cultivar, il tipo, il clone, lo stato virussanitario e la provenienza del materiale.
(4) Ogni mutamento (messa a dimora, innesto, estirpazione, ecc.) va immediatamente annotato sul registro del lotto.