Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) I proprietari di vivai che hanno aziende di produzione situate anche fuori della Provincia di Bolzano, possono, su domanda ed in base ai risultati dei relativi controlli, ottenere le etichette anche per i portainnesti e per gli astoni prodotti fuori dell'Alto Adige. Condizione indispensabile è che questi forniscano all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura tutte le notizie idonee a consentire un esame completo di tutta l'attività vivaistica. Essi inoltre devono essere in possesso dell'autorizzazione per la produzione del corrispondente materiale vivaistico in Alto Adige ed essere ivi residenti.