Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Le marze, finché disponibili, devono essere prelevate presso i vivai del Centro Provinciale di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg,
(2) Nel caso che vengano usate marze prodotte al di fuori del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg è necessaria un'apposita autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, In linea di massima il materiale di moltiplicazione esistente presso il Centro Laimburg deve essere disponibile per tutti i vivai controllati, Se l'offerta fosse troppo bassa, il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg elabora un piano equo di distribuzione del materiale disponibile,