Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Il materiale di moltiplicazione elite è prezioso materiale di partenza di una cultivar o portainnesto, che proviene direttamente dal costitutore o dagli istituti a ciò autorizzati, che lo cedono in quantità ridotta e con le adeguate garanzie per il periodico rinnovamento del patrimonio di piante madri ad aziende autorizzate per la moltiplicazione.
(2) Per materiale di moltiplicazione s'intendono marze o portainnesti, che provengono da lotti elite certificati, prodotti sotto controllo ufficiale e che vengono ceduti ai singoli vivai.
(3) Materiale d'uso sono piante innestate e piante giovani, il cui materiale di partenza proviene da lotti elite oppure lotti di moltiplicazione certificati e che vengono prodotte dai singoli vivaisti e cedute ai frutticoltori per l'allestimento degli impianti.
(4) L'osservanza della suddetta successione d'impiego è un'importante premessa per la certificazione ufficiale della qualità del materiale di moltiplicazione.