Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) I vivaisti devono presentare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura copia dei documenti di tutte le ordinazioni e le spedizioni dall'interno e dall'estero del materiale di propagazione al fine di documentare l'origine, la qualità e lo stato sanitario del materiale, Al ricevimento della merce deve essere avvisato immediatamente l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, affinché possa aver luogo il primo controllo del materiale acquistato,