Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Al momento del controllo del vivaio, i vivaisti sono tenuti a mostrare ai funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura il registro del vivaio e la mappa planimetrica, nonché a fornire ogni notizia necessaria per un controllo adeguato.
(2) Per il materiale, per il quale verrà richiesta una determinata denominazione di qualità, il vivaista deve inoltre fornire la necessaria documentazione di origine.
(3) Al controllo dei documenti scritti, fa seguito il sopralluogo in campo.