Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) I proprietari dei vivai, il cui controllo è obbligatorio, e quelli, che vi si sottopongono volontariamente, devono presentare ogni anno all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura un dettagliato elenco di tutto il materiale di moltiplicazione presente nel proprio vivaio od immagazzinato, e precisamente: - entro maggio il numero dei portainnesti posti a dimora, innesti invernali e talee;