(1) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le attività che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi e le attività elencati nell’allegato A alla presente legge. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 11. La Giunta provinciale può specificare gli interventi e le attività di cui all’allegato A in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n, 31, e successive modifiche.
(2) Resta comunque fermo l’obbligo di autorizzazione ai sensi delle norme provinciali in materia di foreste, tutela dell’ambiente e tutela dei beni culturali e per interventi e attività riguardanti habitat e specie tutelati ai sensi della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche.
(3) Reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto dell’esigenza dell’agricoltura e della tutela del paesaggio, determina i colori consentiti nonché le distanze di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie da infrastrutture pubbliche. Il consiglio comunale può determinare delle zone dove ai fini della tutela dell’aspetto paesaggistico è vietata l’installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie. Qualora sia stata stipulata un’apposita polizza assicurativa contro danni derivanti dalla grandine, il comune per le zone coltivate coperte dal divieto è obbligato annualmente al pagamento di un indennizzo per la durata del divieto a favore del coltivatore. Sentito il Consiglio dei comuni e sentita la più rappresentativa organizzazione degli agricoltori a livello provinciale, la Giunta provinciale determina con deliberazione i criteri e l’ammontare dell’indennizzo.