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m'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale - Area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale

Disposizioni generali:

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Decorrenza e durata dell’accordo

Art. 3 Servizio di guardia;

Art. 4 Guardia aggiuntiva;

Art. 5 Fondo guardia;

Art. 6 Pronta disponibilità;

Art. 7 Formazione ed ECM;

Art. 8 Indennità servizio festivo

Art. 9 Indennità servizio notturno

Art. 10 Telelavoro-telerefertazione

Art. 11 Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro

Art. 12 Indennità di specificità

Art. 13 Mobilità extra provinciale

Art. 14 Indennità integrativa speciale

Disposizioni particolari:
personale dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi

Art. 15 Indennità di posizione fissa storica

Art. 16 Indennità di posizione fissa aggiuntiva

Art. 17 Servizio di psicologia d'emergenza

Disposizioni particolari:
dirigenti delle professioni sanitarie

Art. 18 Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie

Art. 19 Norma di primo inquadramento ed aventi titolo

Art. 20 Struttura retributiva

Art. 21 Livello retributivo

Art. 22 Indennità integrativa speciale

Art. 23 Indennità di funzione dei dirigenti tecnico-assistenziali

Art. 24 Criteri per l’attribuzione dell’indennità di funzione

Art. 25 Indennità di dirigente tecnico assistenziale coordinatore

Art. 26 Retribuzione di risultato

Art. 27 Norma transitoria

Art. 28 Disposizioni di finanziamento

Art. 29 Indennità di rischio da radiazione – Ferie aggiuntive

Art. 30 Abrogazione di norme

Art. 31 Indennità di posizione per i dirigenti con incarico di struttura

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle previgenti aree di contrattazione del personale dirigente medico e medico veterinario, della dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti) ivi compresi la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

(1) Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018. Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.

(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

(3) Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione, per le previgenti aree di cui all’articolo 1, le norme di cui:

  1. contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 13 marzo 2003;
  2. contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009;
  3. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 9 dicembre 2002;
  4. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 5 novembre 2003;
  5. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 22 ottobre 2009.

Art. 3 (Servizio di guardia)

(1) Il personale è tenuto ad effettuare il servizio di guardia secondo le linee di indirizzo stabilite a livello aziendale dopo aver sentito le OOSS.

(2) Il servizio di guardia viene effettuato di norma nelle ore notturne, nei fine settimana se non altrimenti organizzati, e nei giorni festivi per garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali mediante:

  1. la guardia di unità operativa;
  2. la guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee, dipartimentali o interdipartimentali.

L’organizzazione della continuità assistenziale attraverso servizi di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee è, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, oggetto di un apposito regolamento adottato dalla direzione generale aziendale.

(3) Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti sanitari escluso il Direttore di struttura complessa, ed è distribuito equamente tra i componenti dell'equipe.

Il Servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro e non deve superare di norma le 12 ore consecutive.

(4) Previa richiesta, il dipendente può:

  1. qualora abbia raggiunto un’età superiore ai 55 anni, essere esonerato dal servizio di guardia notturna;
  2. qualora abbia raggiunto un’età superiore ai 60 anni, essere esonerato da tutti i servizi di guardia.

(5) Le autorizzazioni di cui al comma 4 sono rilasciate dal direttore della struttura interessata in presenza delle sottostanti condizioni:

  1. le esigenze organizzative del servizio lo permettano e venga garantita, tra il personale non avente i requisiti, un’equa distribuzione dei servizi di guardia notturna e festiva che non determini una eccessiva sproporzione tra turni ordinari e turni di guardia.
  2. Indicativamente, ma in forma non vincolante, viene identificato nel 30 per cento dell’orario di lavoro del singolo, il tempo lavorativo da dedicare all’attività di guardia, da calcolarsi mediamente nell’arco dell’anno.

Qualora l’autorizzazione non possa essere rilasciata, il diniego motivato avviene in forma scritta per permettere al richiedente di presentare una eventuale istanza di disamina al coordinatore sanitario del rispettivo comprensorio.

(6) Per ogni servizio di 12 ore di guardia di unità operativa e di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o interdipartimentali), distinte tra notturna (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e diurna (dalle ore 8:00 alle 20:00), viene corrisposta un’indennità di servizio lorda di 130,00 euro. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione. 1)

(7) Previo accordo sindacale, che tenga conto dei diversi carichi di lavoro, dello svolgimento del servizio effettuato fuori dall’abituale unità operativa, ovvero, per le diversità degli interventi svolti, a livello aziendale vengono definiti gli importi superiori ai minimi previsti nel presente articolo.

(8) Nei predetti importi non sono incluse le indennità previste per servizio festivo e notturno.

(9) A partire dal mese di gennaio 2018 e fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al successivo comma 10, al personale avente svolto almeno due servizi di guardia mensili, spetta un compenso forfettario mensile di € 160,00.

(10) Le disposizioni del presente articolo con i relativi importi minimi da corrispondere si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

1)
L’art. 3, comma 6, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024, e trova applicazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del suddetto 2° Accordo del 2 gennaio 2024, dal 01.01.2023.

Art. 4 (Guardia aggiuntiva)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali, l'azienda sanitaria può concordare con il singolo o équipes interessato/e, per le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 l'effettuazione di servizi di guardia aggiuntiva da svolgersi oltre all'ordinario orario di lavoro.

(2) Entro i limiti orari massimi settimanali, così come disciplinati all'articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009 ed all’art. 7 del contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria del 22 ottobre 2009, il personale può svolgere servizi di guardia aggiuntiva.

(3) Sono preclusi dalle prestazioni di guardia aggiuntiva i dirigenti delle professioni sanitarie e i dirigenti sanitari che si trovano in carenza di orario istituzionale e coloro i quali siano beneficiari delle speciali condizioni di cui al comma 4, lettera a) e b), dell’articolo 3.

(4) Le ore di lavoro prestate nel corso del servizio di guardia aggiuntiva sono retribuite di regola con un importo orario lordo di 60 euro.

Spetta invece un importo orario lordo di 65,00 euro qualora la guardia aggiuntiva venga espletata nel pronto soccorso, in altra struttura ospedaliera ovvero svolta per disciplina affine o equipollente in unità operativa diversa da quella di appartenenza. 2)

(5) Previo accordo sindacale, che tenga conto dei diversi carichi di lavoro, dello svolgimento del servizio effettuato fuori dall’abituale unità operativa, ovvero, per le diversità degli interventi svolti, a livello aziendale vengono definiti gli importi superiori ai minimi previsti nel presente articolo.

(6) Nei predetti importi non sono incluse le indennità previste per servizio festivo e notturno.

(7) Le disposizioni del presente articolo con i relativi importi minimi da corrispondere, si applicano in forma retroattiva, per le guardie pagate ai singoli dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2)
L’art. 4, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 4, comma 1, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024, e trova applicazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del suddetto 2° Accordo del 2 gennaio 2024, dal 01.01.2023

Art. 5 (Fondo guardie) 3)

3)
L’art. 5 è stato stralciato dall’art. 4, comma 3, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024.

Art. 6 (Pronta disponibilità)

(1) Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente sanitario e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile come stabilito a livello aziendale.

(2) Il servizio di pronta disponibilità va limitato di regola ai soli periodi notturni, nei fine settimana se non altrimenti organizzati e nei giorni festivi. Di norma il servizio ha una durata di dodici ore.

Su richiesta degli interessati, il personale con età superiore ai 60 anni può essere esonerato dall’obbligo di prestare servizio di pronta disponibilità.

(3) L’autorizzazione all’esonero di cui al comma 2 compete al direttore della struttura interessata in osservanza delle sottostanti condizioni:

  1. le esigenze organizzative del servizio lo permettano e venga garantita tra il personale non avente il requisito un’equa distribuzione dei servizi di pronta disponibilità.

Qualora l’autorizzazione non possa essere rilasciata, il diniego motivato avviene in forma scritta per permettere al richiedente di presentare una eventuale istanza di disamina al coordinatore sanitario del rispettivo comprensorio.

(4) Il servizio di pronta disponibilità può essere sostitutivo o integrativo del turno di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti sanitari appartenenti alla medesima disciplina.

(5) L’assegnazione di due turni di pronta disponibilità allo stesso dipendente nell’arco delle 24 ore è possibile, se viene garantito almeno il beneficio di un congruo riposo che gli permetta il pieno recupero delle energie psicofisiche.

Qualora nell’arco del periodo di riferimento il riposo goduto prima o dopo la chiamata effettiva fosse inferiore alla durata minima stabilita di 7 ore consecutive a presidio della congruità, il dipendente è esonerato dal prestare ulteriori servizi fino a quando non ha fruito del riposo obbligatorio spettante.

(6) Fermo restando quanto previsto al secondo capoverso del comma 5 ricevuta richiesta del dipendente, qualora l’organizzazione del lavoro lo permetta, possono essere autorizzati più di due turni consecutivi di pronta disponibilità.

Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 10 turni di pronta disponibilità al mese.

(7) Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

(8) I direttori delle strutture complesse vengono esonerati dall'obbligo di prestare le pronte disponibilità sostitutive salva diversa disciplina concordata a livello aziendale.

(9) La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore/maggiore durata, l’indennità è corrisposta proporzionalmente.

(10) L'indennità di pronta disponibilità è stabilita in:

  1. sostitutiva - € 90,00 euro per turno di 12 ore;
  2. integrativa - € 70,00 euro per turno di 12 ore;

(11) L'attività prestata in caso di chiamata viene considerata orario di lavoro e, qualora le esigenze di servizio non permettano il recupero, remunerata come straordinario entro il limite massimo contrattuale consentito.

(12) Oltre ai compensi di cui al comma precedente, per ogni ora di lavoro prestata, qualora spettanti, sono corrisposte anche l'indennità per servizio notturno e festivo.

(13) Per ogni servizio di pronta disponibilità effettuato in strutture del proprio comprensorio sanitario, diverse dall’abituale struttura ospedaliera in cui opera il dirigente sanitario, oltre ai compensi previsti dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo spetta un’indennità di disagio di 200,00 euro omnicomprensiva del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico, a prescindere dall’entrata in servizio di pronta disponibilità. 4)

(14) Su richiesta il dipendente ha titolo durante il proprio servizio passivo di alloggiare in apposito locale attrezzato messo a disposizione da parte dell’amministrazione.

(15) L’alloggio e l’indennità di disagio spettano solo qualora la distanza di percorrenza, dalla dimora del dipendente alla struttura in cui è chiamato a svolgere il servizio, disti a più di 30 minuti di macchina.

(16) La partecipazione del dipendente a servizi di pronta disponibilità, così come disciplinato nel comma 13, è facoltativa e ha riflessi sulla retribuzione di risultato.

(17) Gli importi di cui al comma 10 esclusi quelli di cui al comma 13, vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2018 in forma retroattiva anche per i servizi di pronta disponibilità già pagati ai singoli dipendenti.

4)
L’art. 6, comma 13 è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024.

Art. 7 (Formazione ed ECM)
(Educazione Continua in Medicina)

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2019.

La formazione e la formazione continua del dipendente è assunta dall’azienda sanitaria come metodo permanente per la valorizzazione della capacità, delle attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario provinciale e delle competenze richieste al singolo professionista ed al team multi professionale.

(2) La formazione si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei piani triennali individuati a livello nazionale e provinciale, contenuti in appositi progetti formativi e rispettivi piani aziendali di formazione continua.

(3) La formazione continua si articola come segue:

  1. Formazione interna: Si intendono tali gli eventi formativi organizzati a livello aziendale o provinciale (ripartizione salute e ripartizione politiche sociali);
  2. Formazione esterna: Si intendono tali gli eventi formativi che non rientrano nella formazione di cui alla lettera a).

(4) L'azienda sanitaria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dipendenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi della normativa vigente in materia, sono destinatari dell’obbligo formativo ECM tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.

(5) Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi le motivazioni previste dalla normativa vigente quali ad es. il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Salvo diverse disposizione normative, il periodo utile al fine dell'acquisizione dei crediti formativi riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

(6) Sono previste le seguenti tipologie formative:

  1. Formazione residenziale classica, convegni, congressi, simposi e conferenze
  2. Formazione sul campo (FSC)
  3. Formazione a distanza (FAD)
  4. Formazione Blended

MODALITÀ DI CONCESSIONE

(7) Qualora in servizio, il dipendente può optare se la sua partecipazione ad un evento formativo debba essere riconosciuta quale orario di lavoro oppure riconosciuta con permessi formativi, fuori orario di lavoro.

Per eventi formativi che si protraggono o si svolgono nei fine settimana, l’opzione di cui sopra vale sia per la giornata del sabato che per la domenica.

La formazione obbligatoria per legge, in capo all’Amministrazione, così come i percorsi formativi della FSC autorizzati sono riconosciuti, per l’intera durata, quale normale orario di lavoro.

Per tutto il personale medico, medico veterinario, della dirigenza sanitaria, della dirigenza delle professioni sanitarie che é assoggettato all’acquisizione dei crediti formativi ECM viene fissato il limite individuale temporale massimo di 20 giorni (160 ore lavorative incluso il tempo di viaggio).

L’autorizzazione di partecipazione all’evento formativo da parte del dipendente compete al rispettivo superiore.

In presenza di motivate esigenze, previa informazione al Direttore sanitario o suo delegato, il diretto superiore può, a prescindere dai crediti formativi maturati, derogare al limite massimo temporale come sopra definito.

FORMAZIONE IN ORARIO DI LAVORO

(8) La formazione in orario di lavoro è a tutti gli effetti da considerarsi orario di lavoro e di norma utile anche ai fini del computo del riposo giornaliero.

A causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, se richiesto, il dipendente può concordare la ripresa della propria attività ordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 66/2003.

Al dipendente spettano i rimborsi relativi alle spese d’iscrizione, vitto, alloggio e di viaggio cosi determinati:

• Evento formativo giornaliero: l’effettivo tempo di viaggio (A/R) impiegato dal dipendente, anche se in part time, è considerato orario di lavoro.

• Evento formativo di più giorni: il tempo di viaggio (A/R) impiegato dal dipendente è riconosciuto quale orario di lavoro nei limiti sottostanti:

  1. per distanze di percorrenza complessiva (A/R) fino a 300 km vengono riconosciute - 2 ore;
  2. per distanze di percorrenza complessiva (A/R) da 300 a 500 km vengono riconosciute - 4 ore;
  3. per distanze di percorrenza complessiva (A/R) con più di 500 km vengono riconosciute – 8 ore.

La presente regolamentazione trova applicazione anche per le trasferte per formazione all’estero.

FORMAZIONE FUORI ORARIO DI LAVORO
PERMESSI FORMATIVI

(9) La tariffa oraria lorda dei permessi formativi per attività di formazione è fissata:

• per le prime 80 ore in Euro 41,00;

• per le successive 80 ore in Euro 52,00;

Le assenze dei dipendenti sono autorizzate dai rispettivi direttori delle strutture d’appartenenza compatibilmente alle esigenze di servizio. I permessi formativi orari sono esclusi dal computo dell’orario settimanale dovuto dal singolo.

L’amministrazione riconosce l’assenza retribuita solo in presenza di attestato di partecipazione fornita dal dipendente.

Identico riconoscimento è riservato al personale con un rapporto di lavoro part time indipendentemente dall’ammontare delle ore e dalla distribuzione dell’orario di servizio.

Ulteriori modalità applicative del presente articolo possono essere definite a livello aziendale.

Su richiesta dei singoli e qualora la struttura d’appartenenza esprima interesse, possono essere autorizzati l’utilizzo di permessi formativi fuori orario di lavoro per eventi formativi non previsti nel piano aziendale.

Al dipendente spettano i rimborsi relativi alle spese d’iscrizione, viaggio, vitto e alloggio

I permessi formativi così come disciplinati, non rientrando nelle finalità di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003 non sono considerati orario di lavoro.

RIMBORSI

(10) Qualora la formazione venga svolta nelle strutture ospedaliere dei singoli comprensori sanitari, il dipendente ha diritto, alle stesse condizioni come se fosse in servizio, al consumo del pasto presso le mense ospedaliere.

Attraverso regolamentazione aziendale, nei limiti del finanziamento erogato, previo confronto sindacale possono essere regolamentati ulteriori contributi a spese non contemplate nel presente articolato.

NORMA PARTICOLARE

(11) Non è previsto un compenso per la formazione continua svolta in forma di reclutamento dei discenti ai sensi dell’art. 80 dell’accordo Stato-Regione del 2 febbraio 2017 qualora il dipendente decida di effettuarla fuori orario di lavoro.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

(12) A livello Aziendale viene istituito il comitato tecnico per la formazione continua formato da esperti che comprenda nella sua composizione anche personale del ruolo sanitario (medica e non medica) nominato dalla Direzione Aziendale.

Il comitato ha le seguenti competenze e compiti:

a. sulla base degli obiettivi Nazionali, Provinciali ed Aziendale coordina e collabora all’elaborazione del Piano di Formazione Aziendale;

b. esprime il proprio parere rispetto alle richieste avanzate nel tempo di attivazione di eventi formativi non ricompresi nel Piano di Formazione Aziendale;

c. raccoglie le richieste pervenute riguardanti la formazione sul campo (FSC) e, se conformi al Piano di Formazione Aziendale, suggerisce i relativi percorsi organizzativi;

d. elabora i criteri e i piani annuali per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;

FINANZIAMENTO

(13) A partire dall’anno 2019, l’azienda sanitaria determina all'inizio di ogni anno il fondo per la formazione. Per ogni anno solare il fondo è così determinato:

  1. dal 5,2 per cento degli elementi retributivi conferiti al personale nell'anno precedente destinati al calcolo della 13a mensilità esclusi gli oneri sociali;
  2. dai mezzi finanziari delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nell’azienda sanitaria.

Con questi mezzi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, oltre ai permessi formativi, sono finanziati anche l'acquisto di libri, riviste specializzate, studi, ricerche ed altri strumenti utili per la formazione continua dei dipendenti.

DISPOSIZIONI FINALI

(14) In caso di una iniziativa formativa comportante per l'Azienda sanitaria costi superiori ad euro 4.000,00 nel corso dell'anno solare, la partecipazione viene subordinata all'impegno da parte della/del dipendente di prestare servizio presso l'Azienda sanitaria per un determinato periodo di tempo, proporzionale ai costi complessivi della relativa attività di formazione. Tale periodo deve essere di almeno tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il/la dipendente corrisponde all’Azienda sanitaria un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di servizio non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall’Azienda. Ulteriori modalità sono determinate a livello Aziendale.

Art. 8 (Indennità per servizio festivo)

(1) Le fasce orarie per le quali spetta l’indennità sono determinate come segue:

- giorno intero dalle ore 0 alle ore 24

- mezza festività – mattina dalle ore 0 alle ore 12

- mezza festività – pomeriggio dalle ore 12 alle ore 24.

(2) Per ogni ora di lavoro festivo (domeniche/festività) spetta un'indennità di euro 3,50.

(3) Per la presenza in servizio, indipendentemente dalla durata, spetta comunque un'indennità di quota unica pari a euro 7,00.

(4) L’indennità per lavoro festivo viene corrisposta per il seguente tipo di lavoro attivo:

- servizio ordinario

- servizi di guardia

- chiamate in reperibilità

- lavoro straordinario.

(5) Gli importi come sopra definiti, qualora spettanti, sono corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 9 (Indennità per servizio notturno)

(1) Ai fini della determinazione dell’indennità la fascia oraria del lavoro notturno inizia alle ore 20 e termina alle ore 7 del giorno successivo.

(2) Per ogni ora di lavoro notturno spetta una indennità di euro 4,00.

(3) L’indennità per lavoro notturno è corrisposta per il lavoro attivo del seguente tipo:

- servizio ordinario

- servizi di guardia

- chiamate in reperibilità

- lavoro straordinario.

(4) Gli importi come sopra definiti, qualora spettanti, sono corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 10 (Telelavoro - Telerefertazione)

(1) L’Azienda sanitaria nel rispetto delle apposite linee guida previste dalla normativa statale vigente, può individuare forme di telelavoro- telerefertazione.

Le parti definiscono con accordo decentrato le modalità di partecipazione del personale coinvolto, nonché la temporalità e verifica della sperimentazione.

Art. 11 (Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro)

(1) Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all’art. 18 comma 3 del contratto collettivo per l’area del personale medico e medico-veterinario del 17 febbraio 2009 e all’articolo 13 comma 3, del contratto collettivo di comparto del 22.10.2009, così come modificato dall’articolo 1 del contratto collettivo di comparto del 26 aprile 2016 area dirigenza sanitaria, sono determinati dal 1° gennaio 2018 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

  1. dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: 17.900,00 Euro
  2. dirigenti inquadrati nella fascia funzionale A, con esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale (SSN):

- superiore a quindici anni: 13.428,00 Euro

- tra cinque e quindici anni: 9.853,00 Euro

- sino a cinque anni: 2.441,00 Euro

  1. Dirigenti inquadrati nella fascia funzionale B: 423,00 Euro.

(2) Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetta agli incrementi contrattuali generali e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie. 5)

5)
L’art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024 e trova applicazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, del suddetto 2° Accordo del 2 gennaio 2024,  dal 01.01.2023.

Art. 12 (Indennità di specificità)

(1) Gli importi dell’indennità di specificità medica e veterinaria di cui all’art. 15 del contratto collettivo per l’area del personale medico e medico-veterinario del 17 febbraio 2009 sono determinati dal 1° gennaio 2018 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

  1. per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: Euro 9.204,00;
  2. per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: Euro 12.402,00;
  3. per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di 15 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: Euro 12.506,00;
  4. per i Direttori di struttura complessa e responsabili di dipartimento o area: Euro 15.600,00.

(2) Al personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale B, spetta l’indennità di cui al presente articolo nella misura prevista dall’articolo 29, comma 3, del contratto collettivo 13 marzo 2003.

(3) Ai dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi viene riconosciuta un’indennità di specificità nelle misure annue lorde di seguito indicate:

  • per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 3.221,40 euro;
  • per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 4.340,70 euro;
  • per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di quindici anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 4.377,10 euro;
  • per i Direttori di struttura complessa nonché responsabili di dipartimento: 5.460,00 euro. 6)

(4) Gli importi lordi così come sopra definiti sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità.

6)
L’art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, del 2° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024, e trova applicazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del suddetto 2° Accordo del 2 gennaio 2024, dal 01.01.2023. Vedi anche l’art. 6, comma 2 del suddetto 2° Accordo stralcio del 2 gennaio 2024.

Art. 13 (Mobilità extra provinciale)

(1) In caso di mobilità di personale proveniente da Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Azienda Sanitaria può riconoscere al suddetto personale un'esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo allo stesso un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita.

A tali fini il personale, su sua richiesta presentata prima della sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, può essere sottoposto ad una specifica verifica di possesso dell'esperienza professionale, adeguatamente documentata attinente all'impiego previsto, da parte di una commissione tecnica appositamente costituita.

(2) Al personale già in servizio transitato all’Azienda sanitaria da uno degli Enti di cui al comma 1 attraverso l’istituto della mobilità, qualora non diversamente retribuita, ovvero, non già retribuita in modo sufficiente con la progressione professionale in godimento, a richiesta, previa valutazione da parte dell’apposita commissione, può essere riconosciuto un trattamento economico per classi e scatti corrispondenti all'esperienza professionale acquisita.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 14 (Indennità integrativa speciale)

(1) Qualora, per salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni e garantire la continuità dei servizi, in base alla disciplina della Giunta provinciale si renda necessaria l’assunzione di personale in deroga al requisito dell’attestato della conoscenza della seconda lingua, l’indennità integrativa speciale annua lorda è determinata come segue:

  1. personale con attestato corrispondente al C1: Euro 11.275,51
  2. personale con attestato corrispondente al B2: Euro 8.920,65
  3. personale senza attestato o con attestato corrispondente fino al B1: Euro 8.454,51

I contratti individuali già stipulati all’entrata in vigore del presente accordo rimangono, per la durata della loro valenza, esclusi dalla presente disciplina.

1. Alla presentazione di ogni nuovo attestato, fino a quello collegato al titolo di studio richiesto per la funzione da svolgere, al dipendente spetta l’indennità integrativa speciale nella misura corrispondente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Personale dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi

Art. 15 (Modifica dell’articolo 11, comma 2 del contratto collettivo di comparto del 22/10/2009 (area dirigenza sanitaria) - Indennità di posizione fissa storica)

(1) Gli importi di cui al comma 2 dell’articolo 11 sono cosí modificati:

a. per il personale inquadrato nella fascia funzionale A: 10.590,00 Euro,

b. per il personale inquadrato nella fascia funzionale B: 6.942,00 Euro.

L'indennità di posizione fissa storica è corrisposta per 13 mensilità.

Art. 16 (Indennità di posizione fissa aggiuntiva)

(1) L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, di cui all’articolo 11 del contratto del 22/10/2009, così come sotto rideterminata, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.

L’indennità di posizione fissa aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.

(2) Al personale, alla data di entrata in vigore del presente contratto, inquadrato nel profilo professionale di biologo, chimico, farmacista, fisico e psicologo spetta un’indennità di posizione fissa aggiuntiva annua (12 mensilità) così fissata:

  1. per il personale inquadrato nella fascia funzionale A: 4.800,00 Euro,
  2. per il personale inquadrato nella fascia funzionale B: 1.750,00 Euro.

L’indennità di posizione fissa aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.

Eventuali importi superiori corrisposti a fronte delle previgenti disposizioni contrattuali a quanto fissato dal comma 2 sono mantenuti e vengono gradualmente assorbiti per intero dai previsti aumenti individuali derivanti dalla progressione professionale spettante nella misura del 50 per cento, dall’aumento dell’indennità di esclusività derivante dallo sviluppo di carriera e dal passaggio dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A.

(3) Per il personale part-time, in maternità o in congedo parentale, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta, è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.

Art. 17 (Servizio di Psicologia d'emergenza)

(1) Al fine di favorire l’istituzionalizzazione del servizio d’emergenza psicologica, già attivato in forma sperimentale a livello aziendale, al personale coinvolto può essere concesso un incentivo specifico da individuarsi dalle parti a livello aziendale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Personale dirigenti delle professioni sanitarie

Art. 18 (Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica)

Norma programmatica

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 19 dicembre 2017, che istituisce la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (di seguito dirigente tecnico–assistenziale);

Atteso che la disciplina del trattamento normativo ed economico di detta qualifica unica dirigenziale viene demandata alla contrattazione collettiva:

Le parti prendono atto che:

  1. tali dirigenti ai sensi del Contratto collettivo provinciale del 4 ottobre 2011, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1067 del 04/10/2016 e successive modifiche, sono inseriti nell’area di contrattazione riferita alla dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale;
  2. l’accesso alla qualifica unica di dirigente tecnico – assistenziale è disciplinato dall’Art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16 e successive modifiche, concernente il “regolamento la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico assistenziale”;
  3. i candidati devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige provvederà all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative con le precisazioni di cui ai successivi commi.

La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 è a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che vi provvederà, nella propria autonomia decisionale, anche mediante trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigenti del ruolo sanitario, con l’entrata a regime del presente articolo. La trasformazione potrà riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del comparto che, nell’azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a seguito delle procedure di selezione pubblica.

Gli oneri per l’istituzione della nuova figura dirigenziale sono, comunque, a totale carico dell’azienda ove non vi siano posti da trasformare perché tutti occupati dai titolari ovvero nel caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento, siano state completamente utilizzate dall’azienda per la corresponsione delle voci retributive di pertinenza.

Art. 19 (Norma di primo inquadramento ed aventi titolo)

(1) Il personale in servizio già titolare di un incarico dirigenziale assegnato previa selezione pubblica e in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 18 giugno 2013, n. 16 e successive modifiche, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato nella qualifica unica dirigenziale.

(2) I sottostanti emolumenti, corrisposti quale trattamento fondamentale, sono integralmente riassorbiti nella nuova qualifica unica:

  1. Assegno ad personam (ex art. 49/ D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384)
  2. Assegno ad personam (ex art. 54/ D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384)
  3. Indennità lavoro aggiuntivo (art. 30 CCP 22/10/2009)
  4. Assegno individuale (art. 34 CCP 22/10/2009)
  5. Indennità per il rischio radiologico (art. 7 CCP 21/12/2011)
  6. Altri assegni ad personam

(3) Analogo inquadramento senza assegni spetta al personale in aspettativa, titolare di incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 20 (Struttura retributiva)

(1) La retribuzione del dirigente tecnico – assistenziale inquadrato nella qualifica unica è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.

  1. Trattamento fondamentale:
    • stipendio di livello, comprensivo della progressione professionale;
    • indennità integrativa speciale;
    • indennità per l’uso della lingua ladina;
  2. Trattamento di posizione:
    • indennità di funzione;
    • indennità di sostituto direttore tecnico-assistenziale;
    • indennità di sostituto dirigente tecnico-assistenziale coordinatore;
  3. Trattamento accessorio:
    • retribuzione di risultato;
    • compenso per lavoro straordinario;
    • indennità di pronta disponibilità;
    • indennità per il servizio festivo e notturno;

(2) Al personale è corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui al comma 2 e 3. Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio.

Art. 21 (Livello retributivo)

(1) Lo stipendio annuo lordo iniziale è determinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto come segue:

Ruolo unico, fascia funzionale A:

• livello inferiore: 29.180,33 Euro

• livello superiore: 37.531,74 Euro

Art. 22 (Indennità integrativa speciale)

(1) L’indennità integrativa speciale annua lorda dei dirigenti tecnico – assistenziale è determinata in:

• 11.275,51 Euro

Art. 23 (Indennità di funzione dei dirigenti tecnico-assistenziale)

(1) Per la durata dell’incarico dirigenziale ai dirigenti tecnico – assistenziale spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità di funzione per la struttura dirigenziale affidata.

(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo di livello retributivo inferiore del ruolo unico di fascia funzionale A. Essa spetta per 13 mensilità e viene corrisposta mensilmente.

(3) I coefficienti attribuiti alla data di entrata in vigore del presente contratto vengono adeguati ai nuovi coefficienti compresi tra:

a) dirigente tecnico-assistenziale coordinatore con incarico a tempo pieno

  1.   da 0,70 a 1,60

b) dirigente tecnico – assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero:

  1.   da 0,60 a 0,90

* per i dirigenti le cui competenze e compiti rivestono carattere sovra comprensoriali, individuati nell’atto aziendale, il coefficiente può essere aumentato fino a 1,10.

(4) Per incarichi a tempo parziale il coefficiente è determinato dalla somma dei coefficienti di cui alle lettere a) e b), ridotti in misura corrispondente.

(5) In caso di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità, di congedo parentale nonché per permessi per motivi educativi, l’indennità di funzione continua ad essere corrisposta al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.

(6) L’indennità di funzione è utile per la determinazione dei seguenti trattamenti retributivi:

  1. tredicesima mensilità;
  2. trattamento di fine rapporto;
  3. riduzione dello stipendio nei casi previsti;
  4. retribuzione di risultato;
  5. compenso per lavoro straordinario;
  6. equo indennizzo;

Art. 24 (Criteri per l’attribuzione dell’indennità di funzione)

(1) Nell’attribuire le indennità di funzione sono da prendere in considerazione i seguenti criteri generali:

  1. complessità delle strutture;
  2. consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  3. eterogeneità e complessità dei compiti;
  4. livello di collaborazione con altre unità organizzative;
  5. provvedimenti conflittuali nei rapporti con l’esterno;
  6. livello di responsabilità;

Art. 25 (Indennità di sostituto dirigente tecnico assistenziale coordinatore)

(1) Al sostituto del dirigente tecnico – assistenziale coordinatore spetta:

• una indennità nella misura dal 10 al 20 per cento dell’indennità di funzione percepita dal dirigente titolare.

Costituisce compito del sostituto dirigente sostituire il titolare in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali.

(2) L’indennità di cui al comma 1 è determinata in proporzione e con le modalità previste dal comma 3, lettera a) dell’articolo 23 e viene erogata, in caso di comprovato e continuo esercizio delle predette funzioni, per 13 mensilità.

(3) Con decorrenza dal 46° giorno di assenza o impedimento del dirigente tecnico-assistenziale coordinatore al sostituto dirigente spetta l’indennità di funzione del titolare.

Art. 26 (Retribuzione di risultato)

(1) Al personale inquadrato nella qualifica unica dirigenziale viene corrisposta un’indennità di risultato annuale nella misura massima del 22 per cento del trattamento fondamentale e di posizione annuale in godimento, esclusa la 13ma mensilità. All’inizio dell’anno l’Azienda sanitaria assegna alle singole strutture dirigenziali il rispettivo fondo per l’indennità di risultato sulla base degli obiettivi, programmi e progetti preventivamente concordati.

(2) La misura dell’indennità di risultato del singolo viene concordata all’inizio dell’anno di riferimento tra il dirigente tecnico-assistenziale ed il preposto competente tenendo conto:

  1. della quantità e complessità dei programmi, progetti e obiettivi concordati all’inizio dell’anno;
  2. della gestione di ulteriori particolari compiti se non già appositamente retribuiti;
  3. del grado di miglioramento di standards di qualità e grado di soddisfazione dell’utenza;
  4. dell’esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
  5. dell’espletamento dei compiti dirigenziali;

(3) Al personale viene corrisposto un acconto mensile dell’indennità di risultato nella misura dell’8% calcolato ai sensi del presente articolo ed il relativo conguaglio viene effettuato, previo verifica, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Qualora al momento della verifica annuale il risultato non fosse raggiunto o fosse raggiunto soltanto in parte l’azienda provvederà a recuperare la parte non spettante.

Art. 27 (Norma transitoria)

(1) Il personale in servizio già titolare di un incarico dirigenziale, qualora in difetto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1, non accede alla qualifica unica dirigenziale. La sua posizione rimane invariata e sospesa al massimo fino a scadenza dell’incarico dirigenziale ricoperto all’entrata in vigore del presente contratto.

(2) Durante la fase transitoria il dipendente viene confermato nell’incarico con il rispettivo trattamento economico e giuridico in godimento e, se non diversamente previsto, disciplinato dai sottostanti contratti collettivi:

• contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, PARTE TERZA Personale della dirigenza infermieristica: periodo 2001 – 2004.

• contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, PARTE QUARTA personale della dirigenza infermieristica.

(3) Durante la fase transitoria è facoltà del dipendente produrre la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla qualifica unica dirigenziale che avviene d’Ufficio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Art. 28 (Disposizioni di finanziamento)

(1) I fondi stanziati all’articolo 36 del contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, PARTE QUARTA, personale della dirigenza infermieristica, a partire dall’anno 2018, sono così ridefiniti:

a) per il trattamento di posizione, inclusa l’indennità dei dirigenti sostituti:

  1.   762.125,00 Euro inclusi gli oneri sociali;

b) ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato:

  1.   160.000,00 Euro inclusi gli oneri sociali.

Art. 29 (Indennità di rischio da radiazione
Ferie aggiuntive)

(1) Con l’inquadramento nella qualifica unica dirigenziale, al personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario della radiologia medica non spetta più, in quanto riassorbita l’indennità professionale di cui al comma 1, dell’articolo 7 del contratto collettivo di comparto del 21 dicembre 2011.

(2) A partire dall’anno 2018 non spetta altresì il “riposo biologico” di 15 giorni di ferie aggiuntive previste nel medesimo articolo contrattuale.

(3) In prima applicazione, al personale interessato dalla presente norma, all’atto dell’inquadramento viene riconosciuta 1 (una) progressione economica aggiuntiva nel rispettivo nuovo livello retributivo.

Art. 30 (Abrogazione delle norme)

(1) Non trovano più applicazione nei confronti dei dirigenti sanitari di cui al presente contratto, le norme incompatibili con lo stesso, tra le quali le sottostanti disposizioni:

Dirigenti medici e medici veterinari:

• Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 45 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto area personale medico e medico veterinario del 13 marzo 2003

• Art. 6 comma 7, Art. 15, Art. 22, Art. 23 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto area personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009

Dirigenti laureati non medici:

• Art. 39, Art. 40, Art. 43 del contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, SECONDA PARTE personale della dirigenza sanitaria

• Art. 11, Art. 12, Art. 16, Art. 17, Art. 20 contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, SECONDA PARTE personale della dirigenza sanitaria

Dirigenti delle professioni sanitarie:

(qualora non diversamente disciplinato nel presente contratto)

• contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, PARTE TERZA personale della dirigenza infermieristica

• Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 36 e Art. 37 contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, PARTE QUARTA personale della dirigenza infermieristica

Art. 31 (Indennità di posizione per i dirigenti con incarico di struttura)

Presente Articolo si applica a tutto il personale disciplinato dal presente contratto:

Ai sensi del articolo 4 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, l’indennità di funzione corrisposta ai dirigenti titolari di una struttura è trasformata, a far data dal 1° giugno 2018, in indennità di posizione.

Le previgenti discipline normanti l’indennità di funzione previste nei contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati applicati al personale appartenente all’area della dirigenza sanitaria, eccetto quelle riferite alla graduale trasformazione della stessa in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione, rimangono in vigore ed applicati per la nuova indennità di posizione.

Con successiva contrattazione collettiva potranno essere ridefinite, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alle vigenti disposizioni di legge, nuove modalità e criteri di corresponsione della nuova indennità di posizione.

Nota congiunta 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte nel presente accordo stralcio realizzano un delicato bilanciamento fra i rispettivi interessi.

Tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione, al fine di proseguire il confronto sulle materie demandate alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano:

• L’Azienda sanitaria a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa del contratto collettivo decentrato entro trenta giorni da quello successivo alla data di applicazione del presente contratto.

• Le OOSS a presentare le rispettive piattaforme alla delegazione di parte pubblica.

• La delegazione pubblica a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dal ricevimento delle piattaforme sindacali.

Nota congiunta 2

A seguito della pubblicazione del presente accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione, le delegazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a proseguire le contrattazioni, almeno con cadenza mensile, per discutere e definire i temi non toccati dal presente accordo.

 

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ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
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ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
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