(1) La retribuzione del dirigente tecnico – assistenziale inquadrato nella qualifica unica è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.
(2) Al personale è corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui al comma 2 e 3. Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio.