(1) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “bonifica e” sono sostituite dalle parole: “consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario,”.
(2) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“f) promozione dell’attività agricola e dei servizi di consulenza in applicazione della normativa UE, statale e provinciale;”.
(3) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:
“g-bis) statistica agricola;
g-ter) digitalizzazione in agricoltura;”.
(4) Nel testo tedesco della lettera i) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Landmaschinen” è sostituita dalle parole: “landwirtschaftliche Mechanisierung”.
(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:
“i-bis) produzione biologica;
i-ter) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato;”.
(6) Nella lettera j) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, misure di emergenza, fondi di solidarietà” sono soppresse.
(7) Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:
“m-bis) gestione del rischio in agricoltura;
m-ter) tentativi di conciliazione;”.
(8) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“o) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;”.
(9) La lettera p) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“p) autorizzazioni e controlli nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.”.
(10) Nel numero 6) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “del settore avicolo” sono sostituite dalle parole: “della tutela degli uccelli che nidificano a terra”.
(11) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“b) Ufficio Frutti e Viticoltura e Servizio fitosanitario provinciale, che ha le seguenti competenze:
1) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti di origine vegetale;
2) aiuti per la difesa passiva attraverso polizze assicurative;
3) aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme;
4) aiuti per l'estirpazione di piante colpite da organismi nocivi pericolosi;
5) organizzazione comune di mercato per i prodotti ortofrutticoli e del mercato vitivinicolo e rispettive approvazioni e controlli;
6) schedario viticolo: gestione dei dati relativi a superfici viticole, conduttrici e conduttori delle aziende, denominazioni di origine DOC e IGT e menzioni geografiche aggiuntive;
7) gestione RUOP (Registro ufficiale degli operatori professionali);
8) nuovo rilascio e rinnovo di certificati di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari e per consulenti;
9) certificazione delle piante nonché monitoraggio e lotta contro gli organismi nocivi da quarantena;
10) rilascio di certificati fitosanitari;”.
(12) Il numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“1) applicazione delle disposizioni di cui alla legge sui masi chiusi;”.
(13) Il numero 4) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“4) associazioni agrarie, consulenza, vigilanza e autorizzazioni;”
(14) Dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:
“5-bis) registro ufficiale dei periti per la determinazione del valore di assunzione del maso in tribunale;”.
(15) Nel testo italiano del numero 7) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “aziende agricole” sono sostituite dalle parole: “masi chiusi” e la parola “masi” è sostituita dalle parole: “masi chiusi”.
(16) Nel numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “prevista dalla convenzione per i danni da selvaggina” sono sostituite dalle parole: “per i danni da fauna selvatica in agricoltura”.
(17) Dopo il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:
“9) conciliazioni secondo la legge statale sugli affitti;”.
(18) Nel numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “aiuti per le abitazioni rurali” sono sostituite dalle parole: “aiuti per investimenti in abitazioni rurali”.
(19) Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“3) aiuti per investimenti nel settore dell’agriturismo nonché per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale informativo e altre iniziative in questo ambito;”.
(20) Dopo il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:
“3-bis) classificazione delle aziende agrituristiche;
3-ter) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;
3-quater) aiuti per le spese di gestione dei consorzi di bonifica e per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale;”.
(21) Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:
“4-bis) aiuti per investimenti in materia di bonifica, irrigazione, miglioramento fondiario e ricomposizione fondiaria;”.
(22) Nel numero 5) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “aiuti,” è soppressa.
(23) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“f) Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, che ha le seguenti competenze:
1) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;
2) consulenza, verifica, autorizzazione, liquidazione e rendiconto degli aiuti previsti a livello di Unione europea, statale e provinciale per spese di investimento e di premi nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale per:
2.1 il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2.2 il miglioramento di servizi di base nelle zone rurali;
2.3 il mantenimento di metodi di produzione agricola ecocompatibili e rispettosi dell’ambiente naturale;
2.4 zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
2.5 il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale (Leader);
2.6 il sostegno di gruppi operativi PEI- AGRI;
2.7 l’attuazione dell’assistenza tecnica di supporto all’Autorità di gestione e all’Organismo pagatore provinciale;
3) coordinamento, assistenza e monitoraggio dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;”.
(24) Nel numero 5) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “il trasferimento” sono sostituite dalle parole: “lo scambio” e le parole: “nell’azienda agricola” sono sostituite dalle parole: “nelle imprese agricole”.
(25) Nel numero 6) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “ecologiche e” sono soppresse.
(26) Nel numero 7) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “ecologica e” sono soppresse.
(27) La lettera h) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“h) Ufficio distrettuale Agricoltura Est, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val d’Isarco, Val Pusteria e Alta Val d’Isarco:
1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;
2) istruttoria tecnica delle domande di aiuto per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;
3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;
4) gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici frutti-viticole;
5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;
6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;
7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;”.
(28) La lettera i) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“i) Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il comune di Nalles:
1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;
2) istruttoria tecnica delle domande di aiuti per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;
3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;
4) gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici frutti-viticole;
5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;
6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;
7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;”.
(29) La lettera j) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“j) Servizio veterinario provinciale, che ha le seguenti competenze:
1) indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività del Servizio Veterinario Aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in materia di sanità animale, igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche in ordine al rispetto della normativa UE, statale e provinciale;
2) profilassi: prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all’uomo;
3) raccolta delle informazioni epidemiologiche;
4) garantire il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali nonché dei rispettivi sistemi informativi;
5) informazione e aggiornamento tecnico e giuridico veterinario;
6) sanzioni amministrative in materia veterinaria;
7) contributi per il servizio di marcatura degli animali e lo smaltimento delle carcasse animali;
8) contributi ad associazioni per la protezione degli animali;
9) gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;
10) guardie zoofile.”.