1. L’importo dell’aiuto per misure di prevenzione ammonta:
a) al 40% dell’importo ammesso per recinzioni e griglie antiselvaggina,
b) al 45% dell’importo ammesso per recinzioni metalliche e griglie antiselvaggina realizzate come opera comune,
c) al 50% dell’importo ammesso per protezioni locali riutilizzabili per la protezione di singole piante, recinzioni elettriche e reti di protezione per uccelli,
d) al 60% dell’importo ammesso per sistemi di dissuasione meccanici o acustici.
2. L’importo dell’aiuto ammonta al 80% dell’importo ammesso in caso di danni a frutteti e vigneti nonché altre colture agricole pluriennali e in caso di danni al patrimonio zootecnico.
3. Per la valutazione del danno o per la determinazione dell’aiuto ammesso per le misure di prevenzione trovano applicazione i prezzi unitari degli elenchi prezzi provinciali al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
4. Il risarcimento ed altri eventuali pagamenti compensativi per danni, inclusi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o comunitarie o risarcimenti da parte di assicurazioni non possono in alcun caso superare il 100% dell’importo ammesso. Il richiedente deve allegare apposita autodichiarazione alla domanda di aiuto.
5. In caso di misure di prevenzione l’aiuto non è compatibile con altri per la stessa misura.
Il pagamento avviene in unica soluzione.