1. L’Ufficio caccia e pesca è competente per l’istruttoria delle domande. In caso di domanda incompleta, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio caccia e pesca sollecita per iscritto la presentazione dei dati e documenti mancanti, fissando un termine per l’integrazione della domanda.
2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio caccia e pesca incarica un funzionario della Ripartizione foreste o della Ripartizione agricoltura ad eseguire un sopralluogo e di stendere il relativo verbale di accertamento.
3. Il richiedente deve consentire agli incaricati dell’accertamento il libero accesso ai fondi e alla documentazione riguardante l’aiuto.
4. Per la realizzazione di misure di prevenzione l'erogazione degli aiuti avviene previa presentazione della richiesta di liquidazione e dopo la verifica finale della misura realizzata da parte del funzionario della Ripartizione foreste che ha effettuato anche il sopralluogo. La liquidazione dell’aiuto avviene sulla base del verbale di accertamento.