1. Gli aiuti vengono concessi per:
a) misure di prevenzione:
aa) dei danni da selvaggina da pelo alle colture agricole annuali (mais, cereali, ortaggi), nonché pluriennali tramite realizzazione di recinzioni in rete metallica antiselvaggina con un’altezza minima di 2,00 metri, griglie antiselvaggina, protezioni locali riutilizzabili per la protezione di singole piante e recinzioni elettriche,
ab) dei danni da selvaggina da piuma alle colture agricole annuali e pluriennali tramite realizzazione di reti,
b) risarcimento di danni da morso, scortecciamento o rosicatura di ungulati a colture agricole pluriennali. Questo vale solo per le zone limitrofe ai territori in cui vige un divieto di caccia e qualora i danni si verifichino nonostante la comprovata manutenzione della recinzione,
c) risarcimento di danni a colture agricole annuali e pluriennali causate da lepri e cinghiali,
d) risarcimento di perdite al patrimonio zootecnico causate da piccoli predatori,
e) risarcimento di perdite di raccolto in frutteti e vigneti causate da uccelli in una fascia di 30 metri lungo i boschi, qualora i danni si verifichino nonostante la comprovata manutenzione e funzionalità delle misuri di prevenzione ai sensi della lettera ab).
2. Nelle zone in cui vige il divieto di caccia e nei terreni direttamente confinanti il risarcimento del danno è esteso anche ai danni causati da specie normalmente cacciabili, ma escluse dalla caccia nel territorio interessato.
3. Il risarcimento è destinato a compensare il danno diretto valutabile in modo univoco; non vengono considerati eventuali danni consequenziali.
4. Gli importi si intendono sempre al netto dell‘imposta sul valore aggiunto.