1. La domanda di aiuto va presentata presso l’Ufficio caccia e pesca della Ripartizione provinciale foreste.
2. La domanda va redatta sul modulo predisposto dall’Ufficio caccia e pesca. La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nel modulo.
3. Per l’accettazione delle domande vale quanto segue:
a) le domande di misure di prevenzione vengono accettate nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Le domande devono in ogni caso essere presentate prima della realizzazione delle misure,
b) le domande di risarcimento vengono accettate durante tutto l’anno e devono essere presentate immediatamente dopo la scoperta del danno e comunque almeno 14 giorni prima dell’inizio della raccolta. Nella domanda vanno indicati l’entità del danno e la presumibile data di raccolta. Le domande presentate dopo il 1° novembre dell’anno di riferimento vengono considerate l’anno successivo.
4. Le domande per il risarcimento di bestiame predato devono riferirsi soltanto ad eventi risalenti al massimo un mese prima.