1. L’aiuto è concesso sotto forma di contributo per spese correnti e ammonta al 45 per cento delle spese ammissibili per il personale amministrativo dipendente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), dei presenti criteri.
2. Il contributo per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) dei presenti criteri, ammonta al 100 per cento dei costi;
3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai consorzi nella misura di cui sopra, i singoli contributi sono ridotti proporzionalmente.