(1) Chi esercita l’attività alieutica deve essere in possesso di un documento d’identità valido, una licenza di pesca valida, l’abilitazione alla pesca e il permesso di pesca. I dettagli sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
(2) La licenza di pesca può essere:
- di tipo B per le persone residenti nel territorio nazionale; questo tipo di licenza autorizza anche all’esercizio della pesca con canna-lenza e alla pesca subacquea al di fuori del territorio della provincia di Bolzano;
- di tipo D per le persone non residenti nel territorio nazionale.
(3) Ulteriori disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione.
(4) Le licenze di pesca rilasciate dalle Regioni italiane alle persone residenti nei rispettivi territori sono valide anche in provincia di Bolzano.
(5) L’abilitazione alla pesca è rilasciata dall’Ufficio alle persone che hanno compiuto 14 anni di età e superato l’esame di pesca. I dettagli sono stabiliti con regolamento di esecuzione.
(6) L’abilitazione alla pesca non è richiesta:
- alle persone non residenti in provincia di Bolzano in possesso di un permesso di pesca giornaliero;
- in caso di controlli dei popolamenti ittici autorizzati dall’Ufficio oppure di interventi a tutela delle specie ittiche eseguiti su incarico dell’acquicoltore/acquicoltrice o dell’Ufficio;
- ai minori di anni 16 e alle persone con disabilità ai sensi della normativa statale vigente, a condizione che siano accompagnati da un pescatore/una pescatrice in possesso dell’abilitazione alla pesca.
(7) Il contenuto e la validità dei permessi di pesca sono definiti con regolamento di esecuzione.
(8) Per promuovere l’esercizio della pesca da parte dei giovani pescatori e pescatrici si applica il diritto di pesca congiunto, in base al quale i minori sotto i 16 anni, anche privi della licenza di pesca, possono esercitare l’attività alieutica sotto il controllo e la responsabilità personale di una persona maggiorenne in possesso della licenza di pesca, fruendo del permesso di pesca della stessa. Relativamente al numero di canne e al limite massimo di catture valgono le limitazioni del permesso di pesca.
(9) Se il pescatore/la pescatrice non ha con sé uno dei documenti richiesti di cui al comma 1, gli/le viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro. Se invece non è in possesso di uno dei documenti richiesti, gli/le viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro. Chi non ha con sé o non è in possesso di più documenti viene sanzionato per ogni singola infrazione.
(10) In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo possono essere sequestrati i mezzi di cattura. Se i mezzi così sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore/la direttrice dell'Ufficio decide sul loro utilizzo. I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati e, se possibile, reimmessi nelle acque; altrimenti essi spettano all’acquicoltore/acquicoltrice.