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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 8 (Diritto di pesca)

(1) I diritti di pesca vengono iscritti in un catasto delle acque da pesca amministrato dall’Ufficio. I diritti di pesca esistenti sono da mantenersi continuamente aggiornati. Con regolamento di esecuzione vengono definite le disposizioni di dettaglio, anche riguardo alla concessione dei diritti di pesca provinciali nonché all’individuazione delle acque da pesca.

(2) Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

  1. un registro delle persone titolari dei diritti di pesca che include i diritti di mensa e i diritti di pesca in comunione;
  2. una cartografia d’insieme con indicati i confini dei singoli diritti di pesca;
  3. una raccolta dei documenti relativi a ogni singolo diritto di pesca.

(3) I diritti di pesca possono essere trasferiti a terzi mediante contratto. Le disposizioni di dettaglio sono definite con regolamento di esecuzione.

(4) Il/La titolare del diritto di pesca che non ha i requisiti richiesti per esercitare la funzione di acquicoltore/acquicoltrice comunica all’Ufficio, entro 30 giorni, il nome dell’acquicoltore/acquicoltrice cui ha affidato tale incarico.

(5) L’acquisizione di un diritto esclusivo di pesca va comunicata all’Ufficio entro 30 giorni.

(6) I diritti di pesca in comunione non possono essere costituiti ex novo.

(7) I diritti di pesca possono essere divisi o costituiti ex novo, solo dopo la valutazione dell’Ufficio, con decreto dell’Assessore/Assessora competente. I criteri di riferimento sono definiti con regolamento di esecuzione.

(8) I diritti di pesca che appartengono a un maso chiuso soggiacciono anche alle norme sui masi chiusi.

(9) I diritti esclusivi di pesca possono essere affittati. L’affittuario/affittuaria è, a tutti gli effetti della presente legge, l’acquicoltore/acquicoltrice delle acque da pesca. Una copia del contratto d’affitto registrato deve essere trasmessa dalla persona che affitta all’Ufficio entro 30 giorni dalla registrazione del contratto.

(10) Se su delle acque da pesca non grava alcun diritto esclusivo di pesca, il diritto di pesca appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano e può essere assegnato in concessione dall’Assessore/Assessora competente per un periodo compreso tra cinque e quindici anni, fatte salve le concessioni di pesca esistenti. Nell’atto di concessione l’Ufficio stabilisce le disposizioni per la coltivazione delle acque.

(11) Se delle acque originariamente chiuse sono iscritte nel registro delle acque da pesca, il corrispondente diritto di pesca appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano, che può assegnare le acque da pesca in concessione, nel qual caso la persona precedentemente proprietaria delle acque chiuse ha un diritto di prelazione.

(12) Se un corso d’acqua cambia il suo alveo a seguito di eventi naturali o in conseguenza di misure artificiali, i diritti di pesca esistenti si estendono anche al corso d’acqua modificato.

(13) I diritti esclusivi di pesca si estinguono a seguito del loro mancato esercizio per un periodo di cinque anni consecutivi oppure nel caso di gravi violazioni del piano annuale di coltivazione con danni duraturi all’habitat acquatico ovvero al popolamento ittico. L’estinzione è sancita con un decreto del direttore/della direttrice dell’Ufficio, che può essere registrato al Libro fondiario senza il consenso della commissione locale per i masi chiusi.

(14) Nel caso di derivazioni idriche in acque da pesca o di rinnovo di concessioni idriche in acque da pesca che hanno effetti non trascurabili, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione della conferenza dei servizi in materia ambientale va presentata all’ufficio competente un’intesa sulla diminuzione del valore del diritto di pesca. Qualora non si raggiunga un accordo fra le parti, il soggetto richiedente è obbligato a presentare al/alla titolare del diritto di pesca una stima relativa alla diminuzione del valore del diritto di pesca. Se ciononostante non si raggiunge l’intesa, la concessione di derivazione viene rilasciata, ovvero rinnovata, rimanendo salvo il diritto al risarcimento del/della titolare del diritto di pesca. Norme di dettaglio verranno introdotte con regolamento di esecuzione.

(15) Se il/la titolare del diritto di pesca non trasmette le comunicazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o la copia del contratto d’affitto registrato ai sensi del comma 9 entro i termini previsti, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro.

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