1. I richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari all’80 per cento dell'ammontare del contributo concesso.
2. La liquidazione del contributo concesso o, qualora sia stato erogato un anticipo, il pagamento del saldo, avviene su presentazione da parte dei consorzi della relativa domanda corredata di una dichiarazione riguardante l’ammontare delle spese effettivamente sostenute, ed in riferimento alle spese per il personale di una documentazione delle spese effettivamente sostenute e dopo che l'ufficio competente ha valutato la loro ammissibilità al finanziamento.