(1) La coltivazione mira a una gestione sostenibile delle acque da pesca, finalizzata alla conservazione e al sostegno di un popolamento ittico a esse adeguato per consistenza, struttura, composizione delle specie e produttività naturale.
(2) Per produttività naturale delle acque da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che può essere prelevata annualmente senza intaccare il popolamento ittico ai sensi del comma 1.
(3) La coltivazione delle acque da pesca deve assicurare lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico qualitativamente e quantitativamente proporzionato ai fattori ambientali e alla presenza di prede in acqua, composto da tutte le classi di età delle specie adeguate al sito, al fine di garantire la produttività naturale.
(4) Nelle acque che evidenziano una qualità seminaturale, una portata d’acqua continua e sufficiente, e un successo riproduttivo tangibile la coltivazione si basa sui pesci nati in natura. Per le acque fortemente alterate che non consentono uno sviluppo del popolamento ittico adeguato al sito detto principio vale solo in parte, ovvero solo in presenza delle particolari condizioni stabilite nel piano annuale di coltivazione.
(5) L’Ufficio suddivide le acque da pesca in tratti coltivabili, tenendo conto dei confini naturali delle acque e di quelli dei diritti di pesca.