1. Per le imprese agricole che per motivi di adeguamento informatico del metodo di calcolo dell’ altezza media ponderata delle superfici foraggere, pur in mancanza di una variazione della superficie, ricadono, ai fini della determinazione del carico bestiame massimo, in un livello d’altitudine superiore, fino al 31.12.2023 è valido il livello d’altitudine precedente.
2. Nel caso di un accordo di collaborazione aziendale registrato prima del 2022 nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, i rispettivi animali per il calcolo del carico bestiame sono conteggiati all'azienda di origine. Questa regola si applica solo per il periodo in cui le imprese partecipanti detengono gli animali nella propria azienda ed è valida fino a un'eventuale nuova regolamentazione della materia, al massimo però fino alla fine dell'attuale periodo della PAC nell’anno 2027. A prescindere da ciò, tuttavia, nel caso di una richiesta di aiuto, il bestiame per il calcolo del carico bestiame minimo ivi previsto, deve essere detenuto nella propria azienda agricola e tutte le imprese partecipanti devono rispettare il rispettivo carico di bestiame massimo.