1. Il carico bestiame massimo possibile per un’impresa è classificata in base ai seguenti livelli di altitudine, in relazione all’altezza media ponderata delle superfici foraggere:
a) fino a 1250 m inclusi;
b) oltre 1.250 m fino a 1.500 m inclusi;
c) oltre 1.500 m fino a 1.800 m inclusi;
d) oltre 1.800 m.
2. Per il calcolo dell'altezza media delle superfici foraggere, si calcola la superficie lorda di ciascun appezzamento (poligono) delle tipologie di colture SIAF quali, foraggere avvicendate, prati e pascoli e la si moltiplica per i coefficienti di superficie foraggera elencati nell'articolo 2 dei presenti criteri per il tipo di coltura in questione. Il valore risultante viene moltiplicato per l'altezza media dei rispettivi pezzi di campo, che si forma per intersezione con il modello digitale del terreno (DTM). La somma di questi prodotti viene poi divisa per la superficie foraggera totale.
3. Questo calcolo fornisce l'altezza media delle aree foraggere dell'azienda in metri sul livello del mare come base per la categorizzazione di cui sopra.