(1) Qualora non risulti l’esistenza di soggetti controinteressati, il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale mediante richiesta alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
(2) La persona interessata deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
(3) La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie richieste, l'esibizione del documento, il rilascio di copia oppure altra modalità idonea a soddisfare la richiesta.
(4) La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dalla direttrice/dal direttore della struttura organizzativa interessata o dalla persona alla quale compete la responsabilità del procedimento.
(5) Qualora in base ai documenti richiesti la persona responsabile del procedimento riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, invita la persona richiedente a presentare richiesta formale di accesso.