(1) I criteri e le modalità per l‘assegnazione dei posti letto a livello provinciale vengono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il Consiglio dei comuni, dando la precedenza a quelle imprese o persone che si trovano nei comuni a basso sviluppo turistico e che presentano un piano aziendale sostenibile oppure un piano per la successione aziendale.