(1) Il numero dei posti letto per l’affitto, ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è rilevato per ciascuna unità sulla base della denuncia di attività o della comunicazione di inizio attività o sulla base della dichiarazione di cui al comma 2.
(2) Il/la legale rappresentante dell’esercizio o il proprietario/la proprietaria o il/la titolare del diritto di usufrutto o di un diritto d’uso sul relativo immobile può entro il 30 giugno 2023, dietro documentazione dei presupposti di cui al comma 3, richiedere al Comune un aumento del numero dei posti letto indicati nella denuncia di attività. Tale aumento può al massimo corrispondere al numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni regolarmente dichiarati ai sensi dell’articolo 44 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, in una data a scelta del 2019. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione con l’indicazione di tale data e del numero dei pernottamenti dichiarati di ospiti di età superiore ai 14 anni in quella stessa data dell’anno 2019. In caso di mancata richiesta di aumento dei posti letto entro il 30 giugno 2023 si considera il numero dei posti letto in base alla denuncia di attività, che viene riportato d’ufficio nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, comma 1. 4)
(3) Fermo restando il mantenimento della categoria di classificazione esistente, devono essere presi in considerazione solo quei posti letto che sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare ai requisiti urbanistici, di pianificazione e igienico-sanitari, così come ai requisiti strutturali previsti ai sensi dei criteri di classificazione, inclusa la dimostrazione dei posti macchina ai sensi della relativa regolamentazione comunale. La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto. 5)
(4) Se nella denuncia di attività o nella comunicazione di inizio attività non sono indicati i posti letto, vale quanto segue:
- fino a 2 appartamenti si considerano 4 letti per ogni appartamento;
- da 3 appartamenti in su si considerano 3 letti per ogni appartamento;
- per ogni camera si considerano 2 letti.
(5) La creazione oppure l’aumento di posti letto di esercizi a carattere non alberghiero è ammessa, sulla base di diritti acquisiti, per volumetrie con destinazione d’uso abitativa senza vincolo, ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, se all’entrata in vigore del presente regolamento la volumetria può essere realizzata sulla base di una concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e per la quale è già stata presentata la denuncia di inizio lavori. Resta fermo che entro 30 giorni dalla segnalazione certificata dell’agibilità al Comune debba essere presentata una denuncia di attività ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.
(6) I posti letto che non sono riportati nell’elenco di cui all’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, non possono essere riassegnati ai sensi dell’articolo 6 e successivi del presente regolamento.