(1) Per permettere anche in futuro uno sviluppo del settore turistico, viene istituito un contingente anticipato composto da 7.000 posti letto complessivi per i contingenti dei posti letto a livello comunale e di 1.000 posti letto per il contingente dei posti letto a livello provinciale.
(2) I posti letto del contingente anticipato a livello comunale vengono assegnati ai singoli Comuni con deliberazione della Giunta provinciale ed entro 10 anni devono essere compensati con il contingente a livello comunale.
(3) I posti letto del contingente anticipato a livello comunale vengono assegnati ai sensi dell’Art. 8, comma 1, e non sono soggetti alla suddivisione di cui all’articolo 6, comma 1.