(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 34 e 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, i criteri e le modalità per il rilevamento del numero di posti letto che vengono utilizzati dai pubblici esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, nell’ambito dell’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per le ferie, di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché nell’ambito dell’agriturismo, di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7. Inoltre, viene stabilito il limite massimo dei posti letto e vengono regolamentate le modalità di assegnazione degli stessi.