(1) Il contingente dei posti letto a livello provinciale è unico ed è costituito ai sensi dell’articolo 1 dalla somma di tutti i posti letto a livello comunale oltre a quelli assegnabili a livello provinciale. I contingenti dei posti letto a livello comunale sono costituiti dalle seguenti tre categorie nonché dai posti letto assegnabili a livello comunale:
- posti letto dei pubblici esercizi, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
- posti letto per l’affitto ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;
- posti letto per l’affitto ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.
(2) Se l’attività di un pubblico esercizio viene cessata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento senza che venga modificata la destinazione d’uso urbanistica di attività di esercizio pubblico, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza della licenza, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, se l’attività non viene ripresa entro 4 anni dalla cessazione della stessa. I posti letto di cui alla licenza vengono attribuiti al contingente dei posti letto a livello comunale. Se dopo la cessazione dell’attività viene modificata la destinazione d’uso urbanistica di attività di esercizio pubblico, i relativi posti letto vengono attribuiti immediatamente ai contingenti dei posti letto a livello provinciale e comunale.
(3) Se all’entrata in vigore del presente regolamento l’attività di un pubblico esercizio è già cessata, essa può essere ripresa entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e cioè nell’ambito dei posti letto esistenti, determinati ai sensi dell’articolo 3.
(4) Se dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per le ferie o l’attività agrituristica viene cessata, allora i relativi posti letto vengono attribuiti immediatamente ai contingenti dei posti letto a livello provinciale e comunale.
(5) L’attribuzione dei posti letto di cui ai commi 2 e 4 avviene per il 95 per cento al corrispondente contingente dei posti letto a livello comunale e per il 5 per cento al contingente dei posti letto a livello provinciale.