(1) I criteri e le modalità per l’assegnazione di posti letto a livello comunale vengono determinati dai rispettivi Comuni con proprio regolamento e cioè nel rispetto dei principi di seguito esposti. Si deve garantire lo sviluppo equilibrato tra pubblici esercizi ed esercizi a carattere non alberghiero e cioè nel senso che i posti letto lasciati liberi di una categoria di cui all’articolo 6, comma 1, devono essere riassegnati alla medesima categoria. Inoltre, si devono tenere in considerazione le infrastrutture presenti, la raggiungibilità e le risorse necessarie. Se per 1 anno non vengono presentate richieste per una categoria, i posti letto lasciati liberi possono essere assegnati anche ad altre categorie.
(2) Entro tre anni dall’assegnazione deve seguire, se prevista, la denuncia di inizio lavori per i posti letto assegnati, e i lavori devono concludersi entro i termini previsti dall’articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Se non è necessario richiedere un titolo abilitativo, l’attività deve essere intrapresa entro un anno dall’assegnazione. Se i predetti termini non vengono rispettati, i posti letto assegnati riconfluiscono nel contingente dei posti letto a livello comunale.
(3) Chi non rispetta i termini di cui al comma 2 non può presentare domanda di assegnazione letti per i tre anni successivi.