(1) In caso di trasferimento di un immobile tramite successione, per il quale è stato denunciato l’affitto per motivi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, non si applicano né le disposizioni sull’attribuzione dei posti letto al contingente dei posti letto a livello comunale e a livello provinciale né quelle relative all’assegnazione di posti letto, se entro 30 giorni dalla data del trasferimento viene presentata al Comune una denuncia dell’attività di affitto per motivi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, per i posti letto già precedentemente denunciati per l’immobile stesso.