1. Chi fornisce il servizio è personalmente responsabile dell'espletamento dello stesso e possiede i requisiti previsti dal regolamento.
2. Per garantire agli utenti un ambiente consono, il maso deve disporre almeno dei seguenti locali:
a) una sala da pranzo adeguata;
b) una cucina adatta all’attività in conformità alla disciplina dell’agriturismo ( legge provinciale n. 7/2008, e successive modifiche) e alla vigente normativa igienico-sanitaria;
c) un bagno.
3. I locali in cui viene offerto il servizio sono accoglienti, ben illuminati e arieggiati e dispongono di spazio sufficiente.
4. Se i pasti vengono consegnati a domicilio, è obbligatorio usare idonei contenitori per il trasporto.