1. Il servizio “Pasto nel vicinato” offre alle persone di cui all’articolo 15 un pasto servito in un contesto rurale, consumato in compagnia della persona che fornisce il servizio stesso e della sua famiglia. Il servizio è fornito all’interno del proprio maso.
2. Se la persona che fruisce del servizio non può lasciare la propria abitazione e questa si trova nello stesso comune del maso o in un comune limitrofo, i pasti possono essere consegnati a domicilio.
3. Presso il maso possono essere serviti al massimo sei utenti contemporaneamente. Nel caso di consegna di pasti a domicilio, la fornitura è per un massimo di 10 utenti.
4. Il servizio deve essere garantito tutto l’anno per almeno cinque giorni alla settimana.
5. L'approvvigionamento alimentare orientato alle necessità dell’utente è accompagnato da un lavoro relazionale che mira a prevenire l'isolamento sociale della persona stessa e a promuoverne l'autonomia il più a lungo possibile.
6. Il fornitore/La fornitrice del servizio garantisce il rispetto delle vigenti norme igieniche e delle altre norme previste per la preparazione, la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la consegna degli alimenti.
7. Il servizio viene fornito in via preferenziale nel comune di residenza della persona che lo richiede.