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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 4 (Commissione comunale per il territorio e il paesaggio)    delibera sentenza

(1) La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio è l’organo di supporto ai Comuni nella valutazione dei piani e progetti per interventi di trasformazione urbanistica e paesaggistica del territorio comunale.

(2) La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio comunale e scelti dal registro di cui all’articolo 9; in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità: 7)

  1. un esperto/una esperta in cultura edilizia; 
  2. un esperto/una esperta in scienze agrarie o forestali o un perito agrario/una perita agraria;
  3. un esperto/una esperta in scienze sociali o economiche;
  4. un esperto/una esperta in pianificazione urbanistica;
  5. un esperto/una esperta in materia di paesaggio, designato/designata dall’assessore/assessora provinciale competente;
  6. un esperto/una esperta in pericoli naturali.

(3) La Commissione è legalmente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non è ammessa l’astensione.

(4) La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio è presieduta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata. Il direttore/La direttrice del Front Office di cui all’articolo 63, comma 5, svolge la funzione di relatore/relatrice.

(5) I pareri della Commissione sono adottati a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione.

(6) Per ciascun membro è nominato un supplente avente i medesimi requisiti. Qualora un membro non partecipi ai lavori della Commissione per due volte senza giustificato motivo, esso decade di diritto e il Consiglio comunale nomina un sostituto/una sostituta, che rimane in carica fino al termine del mandato. Nessuno degli esperti può essere nominato per più di due periodi consecutivi nella stessa commissione.

(7) Il Comune può prevedere l’istituzione di sezioni differenziate della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, definendone la composizione e le competenze.

(8) Il/La richiedente ha diritto di intervenire nella riunione della Commissione in cui viene trattato il suo progetto, al fine di illustrarlo. L’interessato/L’interessata può inoltre chiedere un sopralluogo dell’immobile oggetto della domanda. Esso/Essa può inviare un proprio rappresentante per l’illustrazione dinnanzi alla commissione e per il sopralluogo, oppure farsi assistere da persone di fiducia.

(9) La Giunta provinciale definisce d’intesa con il Consiglio dei Comuni gli ambiti funzionali per i quali i Comuni nominano, di comune accordo, i membri di cui al comma 2, lettere d), e) e f), competenti per tutti i Comuni interessati. In caso di inerzia o di mancato raggiungimento di un accordo tra i Comuni interessati, tali membri sono nominati, previa diffida, dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.

(10) I compensi dei componenti della Commissione sono determinati dalla Giunta provinciale; i compensi per i componenti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e possono essere rimborsati dalla Provincia. 8)

(11) La partecipazione della Provincia alle spese per i compensi per i componenti della commissione è definita attraverso l’accordo annuale sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Per la composizione della Commissione si applica l’arrotondamento matematico. 9)

massimeDelibera 24 agosto 2021, n. 743 - Compensi per i membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio
massimeDelibera 28 aprile 2020, n. 303 - Ambiti funzionali ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”
7)
L'alinea dell'art. 4, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
8)
L'art. 4, comma 10, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
9)
L'art. 4, comma 11, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
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