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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 3 (Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio)

(1) La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio costituisce l’organo tecnico-consultivo preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia. La Commissione è composta da: 4)

  1. un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente; 5)
  2. un esperto/una esperta in pianificazione territoriale;
  3. un esperto/una esperta in ecologia del paesaggio;
  4. un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente per le foreste;
  5. un esperto/una esperta in scienze agrarie;
  6. un esperto/una esperta designato/designata dal Consiglio dei Comuni, scelto/scelta dal registro di cui all’articolo 9;
  7. un esperto/una esperta in scienze naturali;
  8. un esperto/una esperta in scienze sociali o economiche.

(2) I membri della Commissione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. Gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro di cui all'articolo 9. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento. Qualora un membro non partecipi ai lavori della Commissione per due volte senza giustificato motivo, esso decade di diritto e la Giunta provinciale nomina un sostituto/una sostituta, che rimane in carica fino al termine della legislatura. 6)

(3) Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto un/una rappresentante del Comune territorialmente interessato. Qualora siano interessati più Comuni, partecipa un/una rappresentante di ciascun Comune.

(4) La Commissione è legalmente riunita se è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. La votazione avviene separatamente per ogni Comune. Non è ammessa l'astensione.

(5) La Giunta provinciale può prevedere l’istituzione di sezioni differenziate della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, definendone la composizione e le competenze.

(6) Nelle materie riservate alla competenza dello Stato, gli uffici statali sono invitati a inviare dei rappresentanti qualificati. I rappresentanti di cui sopra escono dalla sala durante le votazioni.

(7) La Commissione esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore/assessora competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

(8) Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle commissioni di cui all’articolo 37, comma 5, e all’articolo 48, comma 7.

5)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
6)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
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