(1) Al fine di adottare gli atti previsti dalla presente legge e di vigilare sulla loro osservanza, i soggetti debitamente incaricati dalla Provincia e dal Comune sono autorizzati ad accedere ai fondi interessati. L’amministrazione competente ne dà preavviso ai soggetti proprietari dei fondi interessati.
(2) In caso di accesso a fini diversi dallo svolgimento di attività di controllo e di vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale, questa ne dà preavviso almeno cinque giorni prima dell’accesso. In caso di accesso agli stessi fini da parte dell’Amministrazione provinciale, questa ne dà preavviso al Comune territorialmente competente almeno cinque giorni prima dell’accesso. Il Comune ne dà immediata comunicazione all’interessato/interessata.
(3) Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì consentito eseguire riprese e i necessari rilievi.