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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 7 (Sistema informativo paesaggio e territorio)

(1) La ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio istituisce e gestisce il Sistema informativo paesaggio e territorio (SIPAT), che garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Gli enti locali trasmettono alla Provincia i dati territoriali di propria competenza.  10)

(2) Il SIPAT gestisce l’insieme dei dati cartografici e normativi della pianificazione paesaggistica e territoriale provinciale e, in accordo con il Consiglio dei Comuni, fissa standard tecnici uniformi ed offre servizi per la gestione degli atti della pianificazione comunale.

(3) I dati digitali dei piani normativi rispettano le regole tecniche di gestione, di aggiornamento e di certificazione; essi sono pubblicati sulla Rete Civica dell’Alto Adige e sostituiscono le edizioni cartacee.

(4) Al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti, sono altresì pubblicati tutte le circolari e tutti i pareri di carattere generale dell’Amministrazione provinciale, aventi per oggetto l’interpretazione di questa legge.

(5) A partire dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le modifiche al piano comunale, alle norme e ai piani di attuazione devono essere accessibili in rete ai cittadini e alle cittadine in forma di elenco cronologico, costantemente aggiornato, di tutte le modifiche sia di contenuto che grafiche.

(6) Il SIPAT redige e pubblica un rapporto biennale sullo stato della pianificazione, sull’uso del suolo, sulle trasformazioni effettuate e sullo sviluppo del territorio e del paesaggio.

(7) La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio su richiesta del Comune o d’ufficio, previa pubblicazione della proposta di correzione sulla Rete Civica dell’Alto Adige per un periodo di 15 giorni consecutivi. Dell’intervenuta correzione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 11)

(8) La rettifica di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati di piani la cui approvazione o modifica è di esclusiva competenza dei Comuni si effettua con la procedura di cui all’articolo 60. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti. 12)

10)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
11)
L'art. 7, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della  L.P.  1 giugno 2023, n. 9.
12)
L'art. 7, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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