(1) Presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio è istituito il registro degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, sociale, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.
(2) I requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione e la permanenza nel registro sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale, dopo aver sentito il Consiglio dei Comuni.
(3) Le professioniste e i professionisti nominati membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio non possono assumere incarichi di progettazione sottoposte alla valutazione della stessa Commissione. Tali limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dal registro degli esperti.
(4) Le professioniste e i professionisti incaricati della redazione di uno strumento di pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino all'approvazione del piano stesso, possono assumere nel territorio interessato solo incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici. L'incarico di redazione di uno strumento di pianificazione del territorio non può essere assunto da professioniste e professionisti che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.
(5) La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e del paesaggio. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del Consorzio dei Comuni e degli organismi professionali.