(1) La Giunta provinciale delibera l’istituzione del Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio. Il Comitato è composto da professionisti e professioniste di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel territorio alpino, e ha funzioni consultive.
(2) Il Comitato, in particolare:
(3) La consulenza del Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio non comporta costi a carico dei soggetti richiedenti. I costi di funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio provinciale.
(4) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 5, il parere del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio deve essere tenuto in considerazione nel procedimento riguardante i titoli abilitativi edilizi e deve essere esplicitamente motivata una eventuale deroga dallo stesso.