(1) I commi 7 e 8 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“7. L’istanza deve essere corredata da tutta la documentazione rilevante per la decisione.
8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l‘obbligo di decidere sulle istanze presentate con provvedimento motivato entro 60 giorni. Se la commissione locale non decide entro il termine prescritto, si può procedere a norma dell’articolo 40, comma 2.”