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e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 51)
Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 aprile 2018, n. 17.

Art. 1 (Costituzione di un maso chiuso)

(1) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito una sola volta per il medesimo soggetto un maso chiuso:

  1. qualora vengano incluse tutte le superfici agricole utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprietà della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e
    1. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni oppure comprova di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale, oppure
    2. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno due ettari di vigneto o frutteto ovvero quattro ettari di arativo o prato e la persona richiedente è un giovane agricoltore/una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, se era iscritta in passato per almeno tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni;
  2. se né la persona richiedente né il suo o la sua coniuge o i suoi genitori sono o sono stati, negli ultimi cinque anni, proprietari di un edificio d’abitazione idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l’azienda agricola oggettive esigenze che giustifichino la costruzione di una nuova sede aziendale.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Per il raggiungimento della superficie minima di cui alla lettera a) non possono essere considerate le aree distaccate da altri masi chiusi che negli ultimi dieci anni si sono avvalsi di una delle possibilità edificatorie riservate al maso chiuso.”

(3) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

”3/ter Se la persona richiedente soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 1) rispettivamente numero 2) del comma 3, ma la superficie aziendale invece dell’estensione ivi indicata ammonta ad almeno quattro ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato, non devono essere incorporate ulteriori superfici di proprietà dei genitori ai sensi della lettera a) ed il maso può essere costituito anche quando i genitori siano proprietari di un edificio d’abitazione idoneo ai sensi della lettera b).”

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ActionActionMODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 17,“LEGGE SUI MASI CHIUSI”
ActionActionArt. 1 (Costituzione di un maso chiuso)
ActionActionArt. 2 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)
ActionActionArt. 3 (Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)
ActionActionArt. 4 (Autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi)
ActionActionArt. 5 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso in caso di successione legittima)
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