(1) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:
“1. L’autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, precedentemente non connessi con lo stesso e ritenuti idonei, va rilasciata fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2.”