(1) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.”