(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi del comma 1, qualora ciò pregiudichi la conduzione del maso o qualora non siano più disponibili edifici a sufficienza per la normale gestione del maso chiuso.”