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e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 51)
Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 aprile 2018, n. 17.

CAPO I
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 17,“LEGGE SUI MASI CHIUSI”

Art. 1 (Costituzione di un maso chiuso)

(1) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito una sola volta per il medesimo soggetto un maso chiuso:

  1. qualora vengano incluse tutte le superfici agricole utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprietà della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e
    1. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni oppure comprova di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale, oppure
    2. se la superficie aziendale ha un’estensione di almeno due ettari di vigneto o frutteto ovvero quattro ettari di arativo o prato e la persona richiedente è un giovane agricoltore/una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, se era iscritta in passato per almeno tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ed è in possesso di uno dei titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 49, oppure in alternativa al titolo di studio o diploma si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni;
  2. se né la persona richiedente né il suo o la sua coniuge o i suoi genitori sono o sono stati, negli ultimi cinque anni, proprietari di un edificio d’abitazione idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l’azienda agricola oggettive esigenze che giustifichino la costruzione di una nuova sede aziendale.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis Per il raggiungimento della superficie minima di cui alla lettera a) non possono essere considerate le aree distaccate da altri masi chiusi che negli ultimi dieci anni si sono avvalsi di una delle possibilità edificatorie riservate al maso chiuso.”

(3) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

”3/ter Se la persona richiedente soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero 1) rispettivamente numero 2) del comma 3, ma la superficie aziendale invece dell’estensione ivi indicata ammonta ad almeno quattro ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato, non devono essere incorporate ulteriori superfici di proprietà dei genitori ai sensi della lettera a) ed il maso può essere costituito anche quando i genitori siano proprietari di un edificio d’abitazione idoneo ai sensi della lettera b).”

Art. 2 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)

(1)  Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. I masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi autorizza la costituzione di un nuovo maso chiuso, a condizione che il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all’articolo 5 e al comma 1 dell’articolo 6, il divieto d’alienazione non trova applicazione, a condizione che venga rilasciato il visto da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura.”

Art. 3 (Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi del comma 1, qualora ciò pregiudichi la conduzione del maso o qualora non siano più disponibili edifici a sufficienza per la normale gestione del maso chiuso.”

Art. 4 (Autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi)

(1) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. L’autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, precedentemente non connessi con lo stesso e ritenuti idonei, va rilasciata fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2.”

Art. 5 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso in caso di successione legittima)

(1)  I commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.

3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabilitate o interdette.”

Art. 6 (Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso)

(1) La rubrica dell’articolo 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l’assuntore o l’assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell’articolo 14, ciascuna delle persone eredi chiamate alla successione può chiedere la divisione dell’eredità e la nomina dell’assuntore o dell’assuntrice da parte del o della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si sia trovato un accordo sull’assunzione del maso. Per la determinazione giudiziale dell’assuntore o dell’assuntrice deve essere sentita la commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell’idoneità dell’assuntore o dell’assuntrice a condurre personalmente il maso. Qualora non si giunga ad un accordo sul valore di assunzione del maso, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.”

Art. 7 (Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso)

(1) La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso“.

(2) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Qualora nella designazione dell’assuntore o dell’assuntrice venissero preferiti eredi non legittimari rispetto ai legittimari del defunto o della defunta, la valutazione del valore del maso chiuso ai fini della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi stabiliti annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, senza applicare i coefficienti di rivalutazione; nella valutazione sono già compresi il valore dell’annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata per scopi agricoli.”

Art. 8 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso)

(1) La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all‘attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e, con riferimento alle attività connesse di cui al terzo comma dell‘articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche, il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 vengono definiti i criteri per la determinazione del valore di assunzione.”

Art. 9 (Tentativo di conciliazione)

(1) Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Alla proposizione della domanda si applica l’articolo 5, comma 1/bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.”

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Gli oneri per l’avvio e la trattazione della conciliazione sono determinati dall’assessore/assessora provinciale competente.”

Art. 10 (Divisione ereditaria suppletoria)

(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Se, entro 20 anni dall’assunzione del maso per atto tra vivi o entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l‘eredità, l‘assuntore o l‘assuntrice trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall’alienazione e il valore di assunzione. Il versamento deve avvenire al momento dell’apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell‘intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall‘assuntore o dall‘assuntrice.”

Art. 11 (Diritti del o della coniuge superstite)

(1) La rubrica dell’articolo 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Diritti del o della coniuge superstite”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Il diritto è regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio già versate all‘avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.”

Art. 12 (Interpretazione autentica)

(1) Dopo l’articolo 37 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 37/bis (Interpretazione autentica)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 37 sono interpretati nel senso che i procedimenti giudiziali in corso prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e gli atti giuridici espletati nel corso di un tentativo di conciliazione giudiziale sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente. In questi casi, ai fini della validità degli atti giuridici, non è necessario che nel processo verbale si faccia esplicito riferimento alla necessità dell’autorizzazione.”

Art. 13  (Semplificazione delle procedure)

(1) Dopo l’articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 48/bis (Semplificazione delle procedure)

1. Il riordino delle procedure del presente capo avviene con apposito regolamento di esecuzione.”

Art. 14  (Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi)

(1)  I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:

  1. da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, per la presidenza viene proposta solo una persona, e la persona di seguito proposta come supplente deve appartenere all’altro genere;
  2. da due membri proposti dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, nel proporre i due nominativi, anche quelli per i supplenti, va rispettata l’alternanza di genere.

2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. Il presidente/la presidente e i singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Se entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assessore/assessora provinciale competente non pervengono le proposte di cui al comma 1, la Giunta provinciale può nominare direttamente i componenti della commissione, fermo restando che sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti va rispettata l’alternanza di genere. Qualora non fosse più garantito il regolare funzionamento di una commissione locale per i masi chiusi, la Giunta provinciale può sostituirne il/la presidente o singoli membri oppure nominare una nuova commissione o un commissario straordinario/una commissaria straordinaria, che assume le funzioni della commissione per i masi chiusi. La commissione così nominata ovvero il commissario straordinario/la commissaria straordinaria rimangono in carica sino alla scadenza del mandato della commissione sostituita.”

Art. 15 (Commissione provinciale per i masi chiusi)

(1) Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È costituita la „Commissione provinciale per i masi chiusi“, che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. I singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati.”

Art. 16 (Istanze alla commissione locale per i masi chiusi)

(1) I commi 7 e 8 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“7. L’istanza deve essere corredata da tutta la documentazione rilevante per la decisione.

8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l‘obbligo di decidere sulle istanze presentate con provvedimento motivato entro 60 giorni. Se la commissione locale non decide entro il termine prescritto, si può procedere a norma dell’articolo 40, comma 2.”

Art. 17 (Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi)

(1) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.”

Art. 18 (Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni)

(1) Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le decisioni pronunciate in pieno accoglimento delle istanze e dalle quali non derivi alcun pregiudizio agli interessati possono essere dichiarate esecutive anche prima della decorrenza del termine di 30 giorni.”

Art. 19 (Norme transitorie)

(1) La rubrica dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Norme transitorie”.

(2) Prima del comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“01. I criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all’articolo 20, comma 2, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato.”

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

“2. I presidenti e i membri delle commissioni locali per i masi chiusi in carica al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40, comma 2, possono ricoprire tali funzioni fino alla fine del mandato e al massimo per altri due mandati, purché non svolgano l’incarico già per la quarta volta.

3. Con l’adozione delle nuove procedure di cui all’articolo 48/bis sono abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 43 e l’articolo 44.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

”4. Alle domande corredate con la completa documentazione e presentate al comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 43 prima dell’entrata in vigore del comma 3, del comma 3/bis e del comma 3/ter dell’articolo 2, si applicano le previgenti disposizioni dell’articolo 2.”

Art. 20 (Rimando alla raccolta degli usi locali)

(1) Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 50/bis (Rimando alla raccolta degli usi locali)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente legge, trovano applicazione le disposizioni della raccolta degli usi locali.”

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) I commi 3 e 4 dell’articolo 18, il comma 6 dell’articolo 20 e il comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono abrogati.

CAPO II
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13, “LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE”

Art. 22 (Interpretazione autentica)

(1) Il comma 9 dell’articolo 107/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 107 si interpreta nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la cubatura edilizia, dalla destinazione d’uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale.”

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23 (Clausola di neutralità finanziaria)

(1) All‘attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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