Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Agricoltura
Masi chiusi
Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
CAPO I
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 17,“LEGGE SUI MASI CHIUSI”
e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
1)
Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 aprile 2018, n. 17.
Art. 1 (Costituzione di un maso chiuso)
Art. 2 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)
Art. 3 (Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)
Art. 4 (Autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi)
Art. 5 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso in caso di successione legittima)
Art. 6 (Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso)
Art. 7 (Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso)
Art. 8 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso)
Art. 9 (Tentativo di conciliazione)
Art. 10 (Divisione ereditaria suppletoria)
Art. 11 (Diritti del o della coniuge superstite)
Art. 12 (Interpretazione autentica)
Art. 13
(
Semplificazione delle procedure
)
Art. 14
(
Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi
)
Art. 15 (Commissione provinciale per i masi chiusi)
Art. 16 (Istanze alla commissione locale per i masi chiusi)
Art. 17 (Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi)
Art. 18 (Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni)
Art. 19 (Norme transitorie)
Art. 20 (Rimando alla raccolta degli usi locali)
Art. 21 (Abrogazioni)
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
b) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10 —
c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 NOVEMBRE 2001, N. 17,“LEGGE SUI MASI CHIUSI”
Art. 1 (Costituzione di un maso chiuso)
Art. 2 (Istanza di costituzione di un maso chiuso)
Art. 3 (Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)
Art. 4 (Autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi)
Art. 5 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso in caso di successione legittima)
Art. 6 (Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso)
Art. 7 (Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso)
Art. 8 (Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso)
Art. 9 (Tentativo di conciliazione)
Art. 10 (Divisione ereditaria suppletoria)
Art. 11 (Diritti del o della coniuge superstite)
Art. 12 (Interpretazione autentica)
Art. 13
(
Semplificazione delle procedure
)
Art. 14
(
Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi
)
Art. 15 (Commissione provinciale per i masi chiusi)
Art. 16 (Istanze alla commissione locale per i masi chiusi)
Art. 17 (Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi)
Art. 18 (Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni)
Art. 19 (Norme transitorie)
Art. 20 (Rimando alla raccolta degli usi locali)
Art. 21 (Abrogazioni)
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13, “LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE”
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico