1. Questa direttiva regola la posa di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso. Con tali sistemi a circuito chiuso non si verifica alcuno scambio d’acqua con le acque sotterranee. Dal sottosuolo viene sottratto calore per riscaldare o in esso viene immesso calore per raffreddare.
2. Viene disciplinata, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la posa dei seguenti impianti per l’utilizzazione della geotermia:
a) sonde geotermiche, che sono posate verticalmente o in posizione inclinata a una profondità massima di 200 metri nel sottosuolo, qualora la potenza termica massimale di scambio con il sottosuolo non superi i 100 kW;
b) registri geotermici, che sono posati orizzontalmente o in posizione inclinata entro i primi cinque metri del sottosuolo;
c) scambiatori geotermici attraverso infrastrutture a calcestruzzo a contatto con il terreno.
3. La posa di sonde geotermiche a profondità superiori ai 200 m e la costruzione di impianti geotermici con potenza termica massima di scambio superiore a 100 kW sono sottoposti, ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, alla procedura di approvazione sui diritti delle acque e quindi non sono regolamentate dalla presente direttiva.