1. La posa di sonde geotermiche, di registri geotermici e di scambiatori geotermici attraverso strutture a calcestruzzo a contatto con il terreno deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e al comune territorialmente competente. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il comune può sollevare eventuali dubbi informando l’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.
2. La comunicazione va fatta compilando in tutte le sue parti il modulo messo a disposizione dall’ufficio competente sulle pagine web dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. La comunicazione va inoltre integrata con la documentazione di cui all’articolo 3.
3. La comunicazione per la posa in opera di sonde geotermiche, eseguita dal committente, è valida per tre anni, entro i quali i lavori vanno conclusi. Il termine decorre dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure prima, qualora sia stato rilasciato il nulla osta dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.
4. L’avvio della perforazione va comunicato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull’Ambiente), all’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali e all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. Vanno inoltre comunicate eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori di perforazione. Le indicazioni relative alla forma e alla modalità di questa comunicazione sono disponibili nelle pagine internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano, il cui preciso indirizzo è riportato nel sito internet dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.
5. Entro 30 giorni dall’ultimazione della perforazione vanno comunicate alle autorità competenti di cui al comma 4 la descrizione litostratigrafica del sottosuolo e i risultati di eventuali, ulteriori indagini eseguite.