1. Le sonde geotermiche raggiungono elevate profondità nel sottosuolo. La loro realizzazione può compromettere l’integrità di preziose riserve d’acqua potabile, collegare acquiferi distinti oppure intercettare acque artesiane che, per l’eccessivo afflusso verticale delle acque, non possono più essere confinate dopo la perforazione. Alla comunicazione per la posa in opera di sonde geotermiche va quindi allegata una positiva valutazione geologica del sito, elaborata e firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata alla libera professione.
2. La valutazione geologica deve tenere conto di tutti i dati di base disponibili: tra cui i sondaggi adiacenti alla zona di perforazione, carte geologiche e loro note illustrative, catasto degli eventi e dei fenomeni franosi (IFFI), piani delle zone di pericolo, relazioni tecniche per le costruzioni ecc. I relativi dati geografici della Provincia sono disponibili nella rete civica; ulteriori dati negli archivi degli uffici competenti. Questa ricerca è volta alla protezione e alla preservazione, nei limiti del possibile, delle condizioni indisturbate delle riserve naturali di acqua di falda. Inoltre deve garantire anche la durevolezza e la stabilità di esercizio della sonda geotermica. La valutazione del sito deve riferirsi all’intera estensione delle perforazioni e deve esaminare i seguenti aspetti:
a) presenza, nell’area di perforazione, di infrastrutture, installazioni o tubature interrate: tunnel, gallerie, miniere o altre cavità artificiali; siti inquinati (es. discariche e cave attive o dismesse ecc.);
b) aree franose (es. zone soggette al rischio di frana, depositi di frana o caduta massi) o zone di notevole allentamento tettonico;
c) presenza di utenze di acque sotterranee adiacenti e possibili effetti su di esse; presenza di pozzi e sorgenti utilizzati, di aree di rispetto per l’acqua potabile, di sonde geotermiche nel raggio di almeno 100 m;
d) informazioni sulla presunta composizione del sottosuolo: sequenza stratigrafica con permeabilità dei diversi strati di terreno (acquiferi e livelli impermeabili), purché deducibile dai dati a disposizione;
e) necessità di monitoraggio delle utenze di acqua adiacenti;
f) condizioni della falda relative a livello, potenza, direzione di flusso, falda in pressione;
g) indicazione delle prestazioni energetiche stimate sulla base della struttura del sottosuolo;
h) eventuali aspetti, ritenuti di rilievo dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata e che sono rilevanti per la sicurezza dell’impianto e per l’integrità dell’assetto sotterraneo.
3. La perforazione viene seguita dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata. Questa accerta tra l’altro che il ritombamento delle perforazioni venga eseguito a regola d’arte, che non si creino collegamenti idraulici tra acquiferi distinti e che non vengano contaminati né suolo, né sottosuolo né falda acquifera.
4. Il tecnico abilitato/la tecnica abilitata esegue la descrizione e l’interpretazione stratigrafica della perforazione e provvede all’inoltro della stessa ai sensi dell’articolo 2.