1. Sono ammessi i seguenti additivi antigelo:
a) glicole etilenico (etandiolo);
b) glicole propilenico (propan-1,2 diolo).
2. Gli additivi antigelo di cui al comma 1 nonché altri fluidi e sostanze, come p.es. gli inibitori della corrosione, possono essere utilizzati solamente se, in caso di perdita, non costituiscono pericolo di inquinamento. La scelta di queste sostanze è fatta sotto la responsabilità esclusiva della ditta costruttrice.