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Delibera 10 aprile 2018, n. 321
Direttiva per la posa in opera di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso - Revoca della deliberazione n. 166/2018

Allegato A

Direttiva per la posa in opera di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Questa direttiva regola la posa di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso. Con tali sistemi a circuito chiuso non si verifica alcuno scambio d’acqua con le acque sotterranee. Dal sottosuolo viene sottratto calore per riscaldare o in esso viene immesso calore per raffreddare.

2. Viene disciplinata, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la posa dei seguenti impianti per l’utilizzazione della geotermia:

a) sonde geotermiche, che sono posate verticalmente o in posizione inclinata a una profondità massima di 200 metri nel sottosuolo, qualora la potenza termica massimale di scambio con il sottosuolo non superi i 100 kW;

b) registri geotermici, che sono posati orizzontalmente o in posizione inclinata entro i primi cinque metri del sottosuolo;

c) scambiatori geotermici attraverso infrastrutture a calcestruzzo a contatto con il terreno.

3. La posa di sonde geotermiche a profondità superiori ai 200 m e la costruzione di impianti geotermici con potenza termica massima di scambio superiore a 100 kW sono sottoposti, ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, alla procedura di approvazione sui diritti delle acque e quindi non sono regolamentate dalla presente direttiva.

Art. 2
Comunicazione relativa alla posa degli impianti

1. La posa di sonde geotermiche, di registri geotermici e di scambiatori geotermici attraverso strutture a calcestruzzo a contatto con il terreno deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche e al comune territorialmente competente. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il comune può sollevare eventuali dubbi informando l’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

2. La comunicazione va fatta compilando in tutte le sue parti il modulo messo a disposizione dall’ufficio competente sulle pagine web dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. La comunicazione va inoltre integrata con la documentazione di cui all’articolo 3.

3. La comunicazione per la posa in opera di sonde geotermiche, eseguita dal committente, è valida per tre anni, entro i quali i lavori vanno conclusi. Il termine decorre dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure prima, qualora sia stato rilasciato il nulla osta dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

4. L’avvio della perforazione va comunicato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull’Ambiente), all’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali e all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. Vanno inoltre comunicate eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori di perforazione. Le indicazioni relative alla forma e alla modalità di questa comunicazione sono disponibili nelle pagine internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano, il cui preciso indirizzo è riportato nel sito internet dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.

5. Entro 30 giorni dall’ultimazione della perforazione vanno comunicate alle autorità competenti di cui al comma 4 la descrizione litostratigrafica del sottosuolo e i risultati di eventuali, ulteriori indagini eseguite.

Art. 3
Valutazione geologica del sito e documentazione delle perforazioni

1. Le sonde geotermiche raggiungono elevate profondità nel sottosuolo. La loro realizzazione può compromettere l’integrità di preziose riserve d’acqua potabile, collegare acquiferi distinti oppure intercettare acque artesiane che, per l’eccessivo afflusso verticale delle acque, non possono più essere confinate dopo la perforazione. Alla comunicazione per la posa in opera di sonde geotermiche va quindi allegata una positiva valutazione geologica del sito, elaborata e firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata alla libera professione.

2. La valutazione geologica deve tenere conto di tutti i dati di base disponibili: tra cui i sondaggi adiacenti alla zona di perforazione, carte geologiche e loro note illustrative, catasto degli eventi e dei fenomeni franosi (IFFI), piani delle zone di pericolo, relazioni tecniche per le costruzioni ecc. I relativi dati geografici della Provincia sono disponibili nella rete civica; ulteriori dati negli archivi degli uffici competenti. Questa ricerca è volta alla protezione e alla preservazione, nei limiti del possibile, delle condizioni indisturbate delle riserve naturali di acqua di falda. Inoltre deve garantire anche la durevolezza e la stabilità di esercizio della sonda geotermica. La valutazione del sito deve riferirsi all’intera estensione delle perforazioni e deve esaminare i seguenti aspetti:

a) presenza, nell’area di perforazione, di infrastrutture, installazioni o tubature interrate: tunnel, gallerie, miniere o altre cavità artificiali; siti inquinati (es. discariche e cave attive o dismesse ecc.);

b) aree franose (es. zone soggette al rischio di frana, depositi di frana o caduta massi) o zone di notevole allentamento tettonico;

c) presenza di utenze di acque sotterranee adiacenti e possibili effetti su di esse; presenza di pozzi e sorgenti utilizzati, di aree di rispetto per l’acqua potabile, di sonde geotermiche nel raggio di almeno 100 m;

d) informazioni sulla presunta composizione del sottosuolo: sequenza stratigrafica con permeabilità dei diversi strati di terreno (acquiferi e livelli impermeabili), purché deducibile dai dati a disposizione;

e) necessità di monitoraggio delle utenze di acqua adiacenti;

f) condizioni della falda relative a livello, potenza, direzione di flusso, falda in pressione;

g) indicazione delle prestazioni energetiche stimate sulla base della struttura del sottosuolo;

h) eventuali aspetti, ritenuti di rilievo dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata e che sono rilevanti per la sicurezza dell’impianto e per l’integrità dell’assetto sotterraneo.

3. La perforazione viene seguita dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata. Questa accerta tra l’altro che il ritombamento delle perforazioni venga eseguito a regola d’arte, che non si creino collegamenti idraulici tra acquiferi distinti e che non vengano contaminati né suolo, né sottosuolo né falda acquifera.

4. Il tecnico abilitato/la tecnica abilitata esegue la descrizione e l’interpretazione stratigrafica della perforazione e provvede all’inoltro della stessa ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4
Limitazioni e divieti

1. Nelle aree di tutela dell’acqua potabile con specifico piano di tutela i lavori di scavo sono sottoposti a prescrizioni particolari. Per la realizzazione di sonde geotermiche in tali aree possono essere state emanate apposite prescrizioni o divieti.

2. Per la realizzazione di sonde geotermiche in prossimità di utenze idriche esistenti vanno mantenute le seguenti distanze minime:

a) un raggio di 200 m da pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idropotabile pubblico, qualora non esista ancora un piano di tutela specifico per il pozzo;

b) 200 m a monte e 30 m a valle di sorgenti utilizzate;

c) un raggio di 100 m da pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico privato e un raggio di 30 m da pozzi utilizzati per scopi vari.

3. Le distanze minime riportate al comma 2 possono essere ridotte soltanto se viene dimostrato, tramite un approfondito studio geologico, che la realizzazione del progetto non comporta un danneggiamento delle utenze idriche esistenti. L’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche rilascia, sulla base di questo studio, un parere per la posa delle sonde geotermiche.

4. Nelle zone geologicamente instabili e sensibili (p.es. aree franose, zone di forte allentamento tettonico) così come nelle zone minerarie abbandonate o nei siti inquinati dismessi è vietata la posa di sonde geotermiche. In queste zone la posa di registri geotermici necessita di un parere geologico positivo.

5. L’installazione di sonde geotermiche in falde acquifere in pressione o artesiane è vietata. Queste sono riservate di principio all’uso potabile. Se si incontra una falda acquifera isolata idonea a scopi idropotabili, la trivellazione deve essere interrotta e, dopo l’inserimento di un packer, cementata ai sensi dell’articolo 6, comma 3. Il rinvenimento va comunicato all’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

6. Le perforazioni devono rispettare per tutta la profondità le distanze legali dal confine di proprietà; in assenza di relative prescrizioni, va rispettata la distanza minima di 4 m. La riduzione della distanza minima dal confine di proprietà così come il passaggio sotto proprietà adiacenti sono subordinati alle dichiarazioni di assenso da parte dei proprietari dei fondi confinanti.

7. Per impianti di sonde geotermiche con una potenza massimale di scambio termico con il sottosuolo superiore a 50 kW è prescritta l’esecuzione di un TRT (Thermal Response Test) durante la prima perforazione, così come l’impiego di una simulazione al computer. L’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può prescrivere questo tipo di prove anche in caso di potenze massimali minori.

Art. 5
Prescrizioni relative ai lavori di scavo e di perforazione

1. L’accesso al cantiere da parte dei collaboratori/delle collaboratrici degli Uffici provinciali Gestione risorse idriche e Geologia e prove materiali va garantito in qualsiasi momento.

2. Prima di iniziare i lavori di scavo o perforazione va verificato che sotto la posizione della perforazione non ci siano sottoservizi interrati.

3. La manutenzione e l’uso della macchina perforatrice deve avvenire in modo che non ci siano perdite di olio alla stessa né perdite di prodotti specifici per la perforazione come p.es. carburanti, lubrificanti, olii idraulici o additivi.

4. In cantiere devono sempre essere a disposizione idonei prodotti olio-assorbenti.

5. Se dovesse essere necessario utilizzare l’acqua di perforazione, non devono risultare conseguenze negative per il sottosuolo e per l’acqua di falda. Va evitato l’utilizzo di additivi. Qualora sia necessario utilizzare degli additivi, va in ogni caso garantito che la falda non venga in alcun modo inquinata. Le acque e i fanghi di perforazione vanno smaltiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6.

6. La zona circostante il punto di perforazione deve essere allestita in modo tale che non ci siano infiltrazioni da parte di acque superficiali.

7. Il cutting ovvero il terreno di risulta ed eventuali acque di perforazione vanno raccolti in vasche o contenitori impermeabili (p.es. container per rifiuti di demolizione); l’acqua di perforazione non contaminata può essere riutilizzata, mentre quella contaminata deve essere smaltita secondo la vigente normativa.

8. Durante i lavori di perforazione il tecnico abilitato/la tecnica abilitata redige il registro di perforazione e di installazione, che deve essere aggiornato e tenuto a disposizione dell’autorità competente sul luogo della perforazione. In esso vanno annotati tra l’altro:

a) tipo di perforazione e dati tecnici;

b) utilizzo di rivestimenti;

c) additivi eventualmente utilizzati;

d) dettagliata sequenza stratigrafica del sottosuolo, redatta in conformità alle prescrizioni dell’ufficio competente;

e) afflussi di acqua di falda e perdite di acque di perforazione;

f) caratteristiche della falda (livelli, numeri ed eventuali direzioni di flusso);

g) quantitativi di sospensione iniettata a pressione per il ritombamento del foro e relativo rapporto di miscelazione;

h) avvenimenti particolari.

9. Per ogni perforazione nel campo sonde, ogni 6 metri e ad ogni cambiamento litologico, vanno eseguiti prelievi di campioni rappresentativi di terreni di risulta. I campioni vanno conservati per almeno 60 giorni dalla fine dei lavori in contenitori idonei contrassegnati in modo univoco, per eventuali verifiche da parte dell’autorità competente. Il materiale organico (resti di piante, legno e carbone) sul quale è possibile eseguire delle datazioni va conservato in frigorifero, avvolto in un foglio di alluminio. Il suo rinvenimento va segnalato immediatamente all’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

10. Il livello di falda deve essere misurato con un freatimetro. Lo strumento deve essere sempre a disposizione in cantiere.

Art. 6
Prescrizioni relative alle installazioni interrate

1. Gli scambiatori devono essere di materiale idoneo e la pressione nominale minima deve essere pari a PN 10. Per le sonde geotermiche la pressione nominale minima deve essere pari a PN 16.

2. Il circuito della sonda deve essere senza suture tra testa e base. I collegamenti alla base devono essere completati esclusivamente dal produttore.

3. Durante il riempimento del foro di perforazione va garantita la massima impermeabilizzazione possibile. Dev’essere utilizzata una sospensione di acqua e bentonite oppure un’altra idonea sospensione impermeabilizzante, che va iniettata a pressione, mediante pompa a pistone o altra stazione di pompaggio, a partire dal fondo del foro sino al piano campagna. Il rapporto di miscelazione deve garantire, dopo l’indurimento, un inserimento della sonda geotermica stagno e duraturo nonché chimicamente e fisicamente stabile.

4. La prova di tenuta deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente. Di ogni prova di tenuta va compilato un protocollo. Su richiesta dell’Agenzia provinciale per l’ambiente il committente mette a disposizione il protocollo dei risultati. Nel caso in cui un test di tenuta dia esito negativo, il circuito difettoso va ricolmato definitivamente con idonea sospensione ai sensi del comma 3 o, se possibile, sostituito.

5. In caso di perdite successive, il fluido termovettore va smaltito secondo la normativa vigente e sostituito da una idonea sospensione ai sensi del comma 3, se non è possibile la sostituzione del circuito.

6. In caso di registri geotermici, il circuito deve essere posato in materiale idoneo, non inquinante la falda acquifera (p.es. letto di sabbia). Le congiunzioni devono essere realizzate mediante appositi giunti termosaldati oppure tramite collegamento a pressatura (con raccordi a pressione).

Art. 7
Misure di controllo

1. Ogni singola sonda deve essere dotata di propria saracinesca.

2. L’impianto deve essere dotato di manometro di sicurezza.

3. Il gestore deve controllare regolarmente il circuito dell’impianto e il manometro di sicurezza.

Art. 8
Prescrizioni relative alla posa delle condotte di collegamento

1. Possono essere impiegate solo condotte in materiale plastico prive di suture con una pressione nominale minima pari a PN 10 nonché condotte resistenti alla corrosione.

2. La posa delle condotte di collegamento deve essere svolta sotto costante sorveglianza di un esperto/un’esperta in materia come segue:

a) in un letto di sabbia o calcestruzzo ai sensi dell’articolo 6, comma 6;

b) il raggio di curvatura fissato dal produttore non può essere ridotto;

c) in aree a rischio di cedimento mediante sufficienti curvature di dilatazione;

d) in caso di posa interrata le condotte devono essere protette da nastro di segnalazione.

Art. 9
Utilizzo di additivi antigelo, inibitori della corrosione e fluidi termovettori

1. Sono ammessi i seguenti additivi antigelo:

a) glicole etilenico (etandiolo);

b) glicole propilenico (propan-1,2 diolo).

2. Gli additivi antigelo di cui al comma 1 nonché altri fluidi e sostanze, come p.es. gli inibitori della corrosione, possono essere utilizzati solamente se, in caso di perdita, non costituiscono pericolo di inquinamento. La scelta di queste sostanze è fatta sotto la responsabilità esclusiva della ditta costruttrice.

 

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